MUD: Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2014
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014".
La pubblicazione di un nuovo modello unico si rende necessaria per acquisire i dati necessari agli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti, anche da recenti provvedimenti, dalla Commissione europea. Inoltre va ricordato che la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente il 31 ottobre 2013, prevede, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 12 dicembre 2013 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
§ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
§ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
§ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
§ Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
§ Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
§ Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
(...)
(Tratto dal Sito Ecocerved.it)