Rottamazione liti fiscali 2017: la guida
Il vocabolo più utilizzato nel 2017 da chiunque abbia un problema di natura fiscale, è, senza dubbio, “rottamazione”. Dopo quella relativa alle cartelle esattoriali, arriva, con la cosiddetta “Manovrina” di aprile [1], la rottamazione delle liti contro il Fisco. Ma cosa significa? Come funziona? E’ davvero conveniente?
La legge prevede che il contribuente possa definire le controversie contro l’Agenzia delle Entrate, pendenti presso le commissioni tributarie, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
La definizione avviene con il pagamento di tutti gli importi dell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
Vengono rottamate solo le sanzioni e gli interessi di mora.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.