FAQ su impianti termici
Cos’è un impianto termico?
Un impianto termico è ciò che provvede a riscaldare nella stagione invernale o a raffreddare nella stagione estiva unità immobiliari o edifici (per approfondimenti, vedere la definizione della legge 90/2013).
Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad esempio, una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia + termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria.
Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.
Un’ampia casistica di tipologie impiantistiche è disponibile al link:
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambientee-energia/servizi/810-catasto-impiantitermici/3168-faq
Chi è il responsabile dell’impianto termico? E quali sono i suoi compiti?
Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:
ü l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
ü il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
ü l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
ü il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Sono a cura del responsabile dell’impianto l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
Quale temperatura si deve mantenere in un edificio?
La temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:
ü 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
ü 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Fanno eccezione ospedali, cliniche…
In quale periodo dell’anno si può accendere l’impianto termico per il riscaldamento?
Il periodo di accensione dipende dalla fascia climatica. In zona F (in generale, i comuni montani e collinari – con gradi giorno superiori a 3.000 – a partire da Cuneo, Susa…) gli impianti possono essere accesi tutto l’anno.
Negli altri comuni (la fascia pedemontana e di pianura), in zona climatica E, gli impianti possono essere accesi solo nel periodo 15 ottobre – 15 aprile. A fronte di situazioni meteorologiche particolari, i sindaci possono comunque stabilire deroghe al periodo di accensione.