Cassazione: acque meteoriche distinte da reflui industriali
La Cassazione penale nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 identifica le acque meteoriche di dilavamento distinguendole dalle acque reflue industriali, alla luce del Codice Ambiente
Il fatto
Nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un terreno inquinato da reflui industriali scaricati nel suolo senza la prescritta autorizzazione, da un distributore carburanti. Si era verificata dispersione nel suolo di acque contaminate di idrocarburi. La Corte è stata chiamata a decidere sulla qualificazione di tali acque come reflui industriali o acque meteoriche di dilavamento. Secondo il Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il responsabile dell'area di servizio, le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali. Contro tale decisione era stato fatto ricorso dal condannato.
Il giudizio della Corte
La Corte riconosce che, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l'inquinamento del terreno circostante l'impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L'inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può quindi porsi in discussione.
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