Abbandono di rifiuti: i costi del ripristino devono essere interamente sopportati dal responsabile della condotta punita
L’abbandono dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce un illecito cui consegue ex lege la sanzione ripristinatoria consistente nell’obbligo di rimozione e smaltimento, i cui costi devono essere interamente sopportati dal responsabile della condotta punita.
Tar Veneto del 22 dicembre 2014, n. 1560
La responsabilità dell’autore dell’abbandono
Il d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) stabilisce che l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare, mentre il proprietario dell'area, non responsabile dell'inquinamento, o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica.
Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo.
Ne consegue che, laddove l'Amministrazione non provi che l'inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile alla società, a quest'ultima non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un'ottica di recupero del sito.
La disposizione di cui all'art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, nel prevedere che l'inosservanza del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l'autore del fatto, solidalmente con il proprietario o titolare di diritti reali sull'area, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, subordina la responsabilità dei soggetti in questione all'accertamento della sussistenza del requisito del dolo o della colpa, da effettuare, peraltro, in contraddittorio con gli interessati.
Solo nell’ipotesi in cui il proprietario dell'area non sia l’autore dell'abbandono, occorre dimostrare, sulla base delle circostanze concrete, connesse ad esempio all'inerzia del proprietario di fronte ad un fenomeno di abbandono di rifiuti prolungato nel tempo, che l'accumulo di rifiuti sia dovuto a specifici comportamenti inerti o, comunque, omissivi.
Nelle ulteriori fattispecie, la responsabilità si incardina in capo a colui che si è reso autore dell’abbandono, con conseguente obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e provvedere alla bonifica del sito.
Dunque, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti - attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.
In tale ottica, un ordine di rimozione dei rifiuti rivolto al proprietario del fondo in assenza di adeguata istruttoria e di idonea motivazione circa l'imputabilità soggettiva di una qualche condotta attiva od omissiva è illegittimo, anche nell’ipotesi in cui egli abbia solo agevolato la violazione del divieto di abbandono di rifiuti con conseguente preclusione per il Comune di agire in rivalsa nei confronti dello stesso per il recupero delle spese sostenute per la bonifica d'ufficio del sito.
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Giovanni La Banca Ilsole24ore 10/03/2015