Nuovi reati ambientali e societari nel 231: da aggiornare ora i Modelli
I nuovi delitti contro l’ambiente, dall’inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell’art. 25-undecies del D.Lgs.231/01; da metà giugno in vigore le modifiche al 231 in materia di reati societari.
Durante lo scorso fine settimana sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte leggi, entrambe recanti modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all’elenco dei cosiddetti “reati- presupposto”, cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Le due leggi - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 28 e del 30 maggio - che hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01 sono:
1) La Legge 22 maggio 2015 n.68 [1] recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale [2] un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
N.B. E’ da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all’interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell’impresa.
2) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che - all’articolo 12 – ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” e che, a differenza della legge sui reati ambientali che è già efficace, entrerà in vigore il 14 giugno 2015.
E’ consigliabile dunque che le aziende che hanno implementato il sistema 231, adottando e attuando il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto da tale decreto, nominando l’Organismo di Vigilanza e attuando tutti gli adempimenti che tale regime normativo prevede, valutino attentamente l’opportunità di aggiornare tempestivamente e adeguatamente i propri modelli organizzativi alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel 231, che di seguito verranno schematicamente illustrati e che, si ribadisce, quantomeno per la parte ambientale sono già in vigore.
I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
N.B. Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell’azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle “quote” che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell’azienda.
Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)
Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 400 a 800 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda.
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Anna Guardavilla – punto sicuro - Anno 17 - numero 3558 di giovedì 04 giugno 2015