Rifiuti e deroghe per il deposito temporaneo: ma quando?
Perché possa applicarsi il regime giuridico derogatorio previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le attività integranti deposito temporaneo è necessario il rispetto delle condizioni oggettive, cronologiche e quantiqualitative sulla natura dei rifiuti, la cui violazione qualifica la gestione dei rifiuti come attività di deposito preliminare o di stoccaggio, necessitanti del rilascio di preventiva autorizzazione.
La Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla annosa questione della disciplina giuridica applicabile in relazione alla fattispecie di deposito temporaneo, ribadendo i criteri distintivi oggetto di previsione normativa, interpretati con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità progressivamente consolidatasi nel corso degli anni.
La sentenza appare, inoltre, particolarmente significativa in quanto si inserisce in una complessa vicenda nella quale l'attività abusiva di gestione di rifiuti aveva riguardato una cosiddetta ecopiazzola (o isola ecologica), sul cui regime giuridico e sulla cui evoluzione, normativa e giurisprudenziale, la stessa Corte è recentemente intervenuta con altra decisione, oggetto di separato commento su Sistema Ambiente & Sicurezza (sez. 3, n. 7950/2011). .
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(Sentenza Cassazione penale 23/03/2011, n. 11650)
(tratto da ipsoa)