Contributo SISTRI per l'anno 2011
Per quanto concerne il pagamento del contributo SISTRI per l'anno 2011, si riporta quanto segue:
Capitolo 6.2 Conguaglio Contributi
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Ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti. L’importo del contributo dovuto e stato indicato nell’Allegato II dello stesso DM. Con il successivo art.6 del d.m. 9 luglio 2010 e stata disposta una significativa riduzione dell’entita dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo e stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno solare a partire del 2011. (vedi capitolo 6.2.1) ... Capitolo 6.2.1 Fac-simile estratto dal Testo Unico Sistri .
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ART. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, e assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita locale. In caso di unita locali per le quali e stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo e versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo e versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia
certo che il numero dei dipendenti occupato si e modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, e possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. L’ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.sistri.it.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.