Sistri - Circolare del 20 aprile 2011 Confindustria Palermo
Palermo 20/04/2011
Prot. n. 1122/A.EC.
Circolare: 244 / 2011 - Confindustria Palermo
Oggetto: Contributo SISTRI: definite le modalità per il conguaglio dei contributi versati nel 2010
Il contributo SISTRI per l’anno 2011 deve essere versato entro il 30 aprile 2011, calcolandolo sulla base delle tariffe stabilite con l’Allegato II al d.m. 17 dicembre 2009.
In merito alla rideterminazione del contributo, SISTRI ha definito le modalità con cui è possibile richiedere il conguaglio dei contributi versati nel 2010, qualora fossero stati versati in eccesso, portandoli in detrazione a quelli dovuti per il 2011.
Le aziende già iscritte a SISTRI (1) nel corso del 2010, devono versare il contributo SISTRI per l’anno 2011 entro il prossimo 30 aprile (2), calcolandolo sulla base delle tariffe fissate nell’Allegato II al d.m. 17 dicembre 2009 (3). Per una verifica delle quote da versare alleghiamo il prospetto riassuntivo degli importi del contributo. .
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti per il 2011, l’impresa deve comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., i seguenti estremi di pagamento:
• numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
• l’importo del versamento;
• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Conguaglio dei contributi versati nel 2010
A seguito delle modifiche delle tariffe dei contributi per i piccoli produttori di rifiuti (4), alcuni soggetti, che nel 2010 hanno versato più del dovuto, possono richiedere il conguaglio sui contributi dovuti per gli anni successivi.
Tali soggetti sono:
- le imprese e gli enti che hanno prodotto nel 2010 rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 400 kg e che occupano fino a 10 addetti per unità locale;
- gli imprenditori agricoli che hanno prodotto nel 2010 rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 400 kg e che occupano fino a 10 addetti per unità locale;
- i Comuni con meno di 5000 abitanti.
Il conguaglio va richiesto compilando l’apposito modulo di richiesta e documentando la ridotta produzione di rifiuti nell’anno 2010 allegando alla richiesta la dichiarazione SISTRI/MUD relativa ai rifiuti prodotti nel 2010. La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o via fax al numero verde 800050863 e consentE di portare in detrazione la quota versata in eccesso per il 2010 (5).
Note
(1) Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 17 dicembre 2009, le imprese e gli enti obbligate all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI sono quelli che:
• producono rifiuti pericolosi e/o
• producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali (o costituiti da fanghi da depurazione di acque o da abbattimento di emissioni) e che occupano più di dieci dipendenti e/o
• trasportano in conto proprio i rifiuti pericolosi che producono (anche in quantitativi non superiori a 30 litri o 30 chili al giorno);
• effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
• svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• i terminalisti concessionari dell’area portuale;
• le imprese portuali cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco;
• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
• i raccomandatari marittimi delegati dall’armatore o dal noleggiatore di navi che trasportano rifiuti.
(2) L’art. 4, comma 3, del d.m. 17 dicembre 2009, stabilisce che “il contributo si riferisce all’anno solare di competenza indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio”
(3) Il contributo va versato:
• presso qualsiasi ufficio postale, mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma, Succursale Min. Ambiente, SISTRI d.m. 17 dicembre 2009 – Min. Amb. DG Tut.Ter., via C. Colombo, 44 – 00147 Roma.;
• presso gli sportelli del proprio istituto di credito, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT56L0760103200000002595427 con beneficiario Tesoreria di Roma, Succ.le Min. Ambiente SISTRI – d.m. 17.12.2009 – Min. Ambiente DG Tut. Ter., via C. Colombo, 44 00147 Roma – codice fiscale 97222270585.
(4) Il d.m. 9 luglio 2010, all’art. 6, comma 1, ha introdotto delle riduzioni dei contributi annuali per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, determinando le tariffe come segue:
Produttori addetti per unità locale rifiuti pericolosi prodotti contributo da 1 a 5 fino a 200 kg/anno € 50
da 1 a 5 da 200 a 400 kg/anno € 60
da 5 a 10 fino a 400 kg/anno € 60
Imprenditori agricoli addetti per unità locale rifiuti pericolosi prodotti contributo da 1 a 5 fino a 200 kg/anno € 30
da 1 a 5 da 200 a 400 kg/anno € 50
da 5 a 10 fino a 400 kg/anno € 50
Comuni con meno di 5000 abitanti € 60
(5) Il conguaglio dei contributi già versati consentirà di ridurre i versamenti con le seguenti modalità:
addetti per unità locale rifiuti pericolosi prodotti contributo da 1 a 5 fino a 200 kg/anno Nessun contributo per il 2011 e riduzione di € 10 per il 2012
da 1 a 5 da 200 a 400 kg/anno Nessun contributo per il 2011
da 5 a 10 fino a 400 kg/anno Nessun contributo per il 2011
Imprenditori agricoli addetti per unità locale rifiuti pericolosi prodotti contributo da 1 a 5 fino a 200 kg/anno Nessun contributo fino al 2013
da 1 a 5 da 200 a 400 kg/anno Nessun contributo per il 2011 e riduzione di € 10 per il 2012
da 5 a 10 fino a 400 kg/anno Nessun contributo per il 2011 e riduzione di € 10 per il 2012
Comuni con meno di 5000 abitanti Nessun contributo per il 2011.
Con i migliori saluti
Sportello Uniko
Iole Candido
Circolare n. 244 / 2011 - Confindustria Palermo