Centrale di Porto Tolle, vertici Enel responsabili
E' configurabile la responsabilità dell'amministratore delegato quando la situazione pericolosa o il verificarsi di conseguenze dannose presentino continuità nel tempo, siano già stati rappresentati ai responsabili operativi e si colleghino a caratteristiche strutturali degli impianti, non operando in tal caso il c.d. principio dell'affidamento, sussistendo un dovere di controllo del responsabile legale e una sua diretta attivazione; il reato previsto dall'art. 674, comma 1, c.p. è configurabile anche nel caso di getto di particolato promanante da un impianto, anche se le emissioni siano mantenute entro i limiti consentiti dalla legge
La sentenza oggetto di esame riveste particolare interesse in quanto si pronuncia su uno dei casi più noti, rimasto sotto i riflettori nel corso di questi anni.
Si tratta delle vicende connesse alla gestione della Centrale Enel di Porto Tolle, situata in loc. Polesine Camerini, più volte oggetto di segnalazioni e denunce da parte di privati ed associazioni ambientaliste per frequenti episodi di ricadute oleose e di emissione di particolato, determinanti un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche.
Imputati erano, oltre i gestori dell’impianto, i due amministratori delegati dell’ENEL succedutisi nel tempo, che, tuttavia, erano stati assolti in sede di merito ritenendo gli stessi irresponsabili sia a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/99 che l’esistenza di soggetti appositamente delegati, chiamati a provvedere alla gestione della centrale, soprattutto tenuto conto della particolarità della struttura dell’ENEL, suddivisa in quattro divisioni operative, presupponenti l’analisi dei rapporti tra la caprogruppo controllante Enel S.p.A. e la controllata Enel produzione, cui spettava la gestione della centrale medesima.
La Corte, nell’annullare la sentenza di merito che aveva mandato assolti gli imputati, pur accertando l’intervenuta prescrizione dei reati contestati, ha rinviato gli atti davanti al giudice civile competente per valore al fine di determinare l’ammontare dei danni risarcibili, conseguenti alla “mala gestio”, ritenendo sussistere la responsabilità degli amministratori delegati succedutisi nel tempo.
Inoltre, nell’affrontare il tema della configurabilità del reato contestato (art. 674 c.p.), ha affermato che nella nozione di “getto” contenuta nella fattispecie penale in esame, devono essere ricomprese anche le emissioni di “particolato”, configurabile anche se le emissioni rientrino nei limiti consentiti. Su questo punto, però, si registra un contrasto di giurisprudenza.
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Cassazione penale, Sentenza 27/4/2011, n. 16422
(tratto da IpsoNews)