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Emissioni in atmosfera - d.l.gs. n. 128/2010

Informiamo che con il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno scorso (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.186 dell’11 agosto 2010) è stata modificata la parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale) relativa alle norme sull’inquinamento atmosferico.

Le modifiche introdotte sono di ampia portata e, pertanto, riteniamo utile fornire un quadro sintetico delle novità di diretto interesse operativo per l’impresa.

1. Impianti industriali (titolo I)

1.1. Autorizzazioni alle emissioni per lo “Stabilimento”

L’entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera non è più l’impianto, ma lo stabilimento, inteso come il luogo stabile ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la possibile presenza di uno o più impianti.

.

Ogni stabilimento dovrà di conseguenza disporre di un’unica autorizzazione, che potrà quindi essere a carattere ordinario (autorizzazione esplicita rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 269) o di carattere generale (autorizzazione tacita qualora gli impianti siano conformi ai riferimenti regionali di cui al’art. 272, comma 2). All’interno dello stabilimento potranno comunque coesistere anche impianti non soggetti ad autorizzazione, i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti di cui all’art. 272,

comma 1 (vedi punto 1.2.).

Pertanto le autorizzazioni riguarderanno ora i nuovi stabilimenti e le modifiche di stabilimenti, mentre i trasferimenti sono equiparati ai nuovi.

1.1.1. Le autorizzazioni in via ordinaria

Il procedimento autorizzatorio in via ordinaria presenta un’importante novità nel caso di modifiche di stabilimento.

In tale ipotesi viene meno l’obbligo, per l’autorità competente, di indire una conferenza di servizi per ciascun procedimento.

In assenza della conferenza il Comune deve essere informato del procedimento e avrà la facoltà di esprimere un parere entro i 30 gg. successivi.

Durata delle autorizzazioni

La durata delle autorizzazioni rimane di 15 anni ma l'autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza (anche nel caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.1.2. Le autorizzazioni di carattere generale

Tali autorizzazioni, come noto, non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dalla Provincia (per la Regione Sicilia).

Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante una domanda di adesione a tali provvedimenti. In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato in via ordinaria, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale.

In tal senso è importante osservare che laddove l’autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento.

L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg. prima della scadenza.

Ricordiamo che la Provincia Regionale di Palermo ha adottato l’autorizzazioe in via generale, ai sensi  dell’art. 272 D.Lgs. 152/2006, attraverso una serie di Determinazioni Dirigenziali. Le Determinazioni e le relative modulistiche sono disponibili sul sito della Provincia Regionale di Palermo

1.1.3. Autorizzazioni in via ordinaria – Calendario degli adempimenti per gli  impianti esistenti

Il passaggio dalle autorizzazioni per gli impianti all’autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario, che sostituisce pertanto il precedente dell’art. 281.1:

Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato in via tacita ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro il 31 dicembre 2011 o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente. Se tuttavia è presentata una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data l'autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stabilimento (art. 281.2).

Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purché in funzione entro il 29 aprile 2008.

I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione entro:

o Il 31 dicembre 2013, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000;

o Il 31 dicembre 2015, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999.

Se l’autorità non si pronuncia nel termine di otto mesi dalla presentazione della domanda, o dieci mesi in caso di richiesta di integrazioni, occorre presentare l’istanza al Ministero dell’ambiente, che deve provvedere nei 150 gg. successivi.

Le scadenze sopra indicate possono comunque essere anticipate se l'autorità competente ritiene che una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.2 Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione

Continuano ad essere esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell’elenco dell’allegato IV, parte 1, che è stato ora integrato con le voci riportate in precedenza all’art. 269.14 (impianti termici, di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota).

1.3 Convogliamento delle emissioni

Pur permanendo l’obbligo del camino unico per ciascun impianto, l’art. 270.6 consente ora di derogare da tale disposizione per motivi di sicurezza.

I termini per l’adeguamento al camino unico sono fissati in 3 anni dal:

- Rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988,

- Rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006,

-  Rilascio di autorizzazioni in via generale, fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi (art. 270.8).

1.4 Limiti alle emissioni – Guasti o anomalie adempimenti del Gestore

Tra i casi in cui non risultano applicabili i limiti alle emissioni di cui all’art. 271.14 si aggiunge ora l’anomalia. In caso di guasto o anomalia il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana.

1.5 Controllo delle emissioni

Viene prevista l’emanazione di un decreto sui metodi di campionamento ed analisi delle emissioni, ad integrazione dell’allegato VI alla parte quinta. In attesa di tale decreto i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO.

Per gli stabilimenti autorizzati dopo l’emanazione del decreto si prevede, tra le altre cose, che:

- I metodi siano individuati dall’allegato VI;

- In caso di modifica dei metodi sia possibile, ove opportuno, la revisione dei limiti;

- Il gestore effettui i controlli con i metodi indicati in autorizzazione e li mette a disposizione degli  enti di controllo;

- Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento.

In caso in cui il metodo di riferimento e quello dell’autorizzazione forniscano risultati diversi, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi e, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione.

Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente entro 24 ore dal’accertamento.

1.6 Sanzioni

La sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale passa da penale ad amministrativa, pur rimanendo invariato l’importo (fino a 1000 €) .

Assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell’aria.

(tratto da confindustria)


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