Decreto Monti e ambiente
Il DL 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti), contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ed entrato in vigore a partire dalla stessa data di pubblicazione.
Di seguito le principali novità ambientali apportate dal provvedimento, ora all'esame delle Camere per la sua conversione in legge.
Tra queste, due le disposizioni della manovra che interessano direttamente, modificandolo, il testo del D.Lgs. 152/2006 (T.U. ambientale).
Trattasi dell'art. 195, co. 2, lett. e, relativo alla tariffazione per i rifiuti assimilati e dell'art. 242 in tema di bonifiche, relativamente all'articolazione in fasi progettuali distinte del progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza in situazioni dove gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza presentano particolari complessità.
Proseguendo secondo l'ordine delle disposizioni del decreto 201/2011, vengono in evidenza:
- Art. 4, in materia di energia, prevede: la proroga di un anno della detrazione del 55% per interventi di efficienza energetica in edilizia. A decorrere dal 1° gennaio 2013, però esse confluiranno nella detrazione del 36% (Irpef), secondo quanto prevede il co. 1, lett. h, dell' articolo 4, comma 1, lettera h), in relazione ad interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia", attraverso l'introduzione dell'art. 16-bis nel Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). Sempre secondo la medesima disposizione (art. 4, co. 1) la detrazione del 36% (delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000
euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi) per i soggetti Irpef, si applica anche, tra gli altri, per gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico" (lett. g) e "di bonifica dell'amianto" (lett. l). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali e, in caso di vendita dell'immobile si trasferisce in automatico all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
- Art. 14, in materia di rifiuti, si prevede l'istituzione in tutti i Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di un tributo "a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”. Il tributo in oggetto è a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi, di conseguenza, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria).
- Art. 14, co. 46: all'art. 195, co. 2, lett e del T.U. ambientale, è abrogata la disposizione relativa alla tariffazione per i rifiuti assimilati conferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Art. 40, comma 5, in materia di bonifica dei siti inquinati, si introducono alcune modifiche all'art. 242, co. 7 del T.U. ambientale , al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese. Nello specifico, al comma 7 dell'art. 242 viene aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive". Attraverso la modifica del comma 9 dello stesso articolo 242, si prevede poi che la messa in sicurezza operativa debba garantire la sicurezza sanitaria/ambientale ed evitare ulteriori propagazioni dei contaminanti in tutti i casi di siti contaminati, non limitandosi, come avviene ora, ai soli in casi di siti contaminati con attività in esercizio. Si stabilisce, infine, che possano essere oggetto di autorizzazione gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, a patto che non compromettano l'effettuazione o il completamento degli interventi di bonifica condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
- Al comma 7, in materia di inquinamento atmosferico, dalla definizione di "immissione sul mercato" stabilita dal D.Lgs. 161/2006 (provvedimento per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi) viene espunto il riferimento alla "messa a disposizione del prodotto per gli utenti".
- Al comma 8, poi, si stabiliscono semplificazioni nella gestione dei rifiuti per i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Costoro potranno ora trasportare i predetti rifiuti, prodotti dalla loro attività, in conto proprio (max 30 kg al giorno) sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta. Gli obblighi in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti e di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud saranno intesi come assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari dovranno essere gestiti e conservati presso la sede dei soggetti esercenti le attività, "con modalità idonee all'effettuazione dei controlli" previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. (M. A. L.)