Lubrificanti, stoccaggio degli ''esausti'' per tutti
Smaltimento rifiuti
Chiunque eserciti l’attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori deve mettere a disposizione del pubblico idonei strumenti atti ad agevolare il ritiro e lo stoccaggio dei liquami esausti da parte dei clienti.
Il Tribunale ha correttamente interpretato il disposto dell’art. 3 del d.lgs. 95/92, evidenziando che il disposto della lettera c) del decreto stesso non è derogatorio rispetto a quello della lettera a), laddove è previsto, per “chiunque” eserciti l’attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori, l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nei paragrafi a), b), c) del co. 3°, consistenti:
a) nel mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;
b) ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
c) consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l’attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione di pubblico.
Il termine “consentire”, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esclude l’obbligo del rivenditore di oli usati di installare un impianto per il loro stoccaggio, nel caso in cui il consorzio non vi provveda, sia perché la lettera a) dell’art. 6 cit., estende detto obbligo a “chiunque”, senza distinguere fra i rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell’olio e quelli che non vi provvedono e sia perché il co. 4 dell’ art. 2 del D.M. 392/96, nel prevedere per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio, l’esposizione di una targa ben visibile, “che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato ed a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio”, non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l’attività di rivendita e cioè “presso i detentori di cui all’art. 6 del d.lgs. 95/92”, come precisato nell’art. l del citato art. 2 del D.M. 392/96, facendovi, quindi, rientrare anche i detentori che non effettuano il cambio dell’olio.
Un ulteriore riscontro alla interpretazione in tal senso dell’art. 6 d.lgs. n. 95/92, è costituito dall’art. 3 co. 11 del d.lgs. 11.2.98, n. 32, ove è chiarito che ” i soggetti di cui all’art. 2, co. 4, del decreto 16.5.1996, n. 392 (ovvero i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio) sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa”.
(Sentenza Cassazione civile 15/11/2011, n. 23864)