Semplificazioni e ambiente
Il 10 febbraio è entrato in vigore il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 27).
Il decreto contiene numerose norme che riguardano il settore ambientale.
Si segnalano prima di tutto le disposizioni che modificano direttamente le norme del D.L.vo n. 152/2006:
- Art. 9 - che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale sarà adottato il nuovo modello di dichiarazione unica di conformità, che andrà a sostituire i modelli attualmente previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dall'art. 284 del D.L.vo n. 152/2006;
- Art. 23 - che autorizza il Governo ad emanare, entro il prossimo mese di agosto, un decreto volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese;
- Art. 24 - che apporta modifiche ai seguenti articoli del TUA: 6, co. 17; 10, co. 1; 29-decies, cc. 1 e 3; 268, co. 1, lett. o) e p); 216-bis, co. 7; 228 e 281.
La modifica più importante riguarda sicuramente il co. 7 dell'art. 216-bis che prevede la possibilità per le autorità competenti di autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
Di tutto rilievo appare anche la modifica di cui all'art. 228, in tema di determinazione del contributo a carico di produttori e importatori di pneumatici.
- Art. 28 - che introduce a favore degli imprenditori agricoli due norme di favore in tema di i) deposito temporaneo, che potrà essere effettuato anche presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli imprenditori stessi sono soci; ii) trasporto, in quanto non è considerata tale la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, qualora sia realizzata per il raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo.
Non mancano inoltre norme del D.L. n. 5/2012 che, pur non modificando direttamente il TUA, interessano la normativa ambientale: è il caso, a titolo esemplificativo, dell'art. 11, co. 8, il quale prevede che dal 2012 il certificato che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti sarà effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo; ovvero dell'art. 12, co. 4, il quale prevede che il Governo adotterà con regolamento le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.