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SISTRI: quale interoperabilita' dopo il DM 219/2011

Il 6 gennaio u.s è entrato in vigore il D.M. 10 novembre 2011, il regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (pubblicato in G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 - S.O. n. 5).

Tra le novità introdotte, la più significativa è senz'altro quella che concerne l'interoperabilità, ovvero il sistema di dialogo informatico tra i sistemi esterni ed il sistema centrale.

Quest'innovazione, però, non si realizza per effetto della mera entrata in vigore del decreto, perché è necessario che per la partenza del SISTRI (ad oggi fissata per il 2 aprile 2012) vengano realizzati i sistemi informatici: a tal fine occorreranno un potente lavoro da parte delle software houses e oneri economici da parte delle imprese.

 

Il documento di specifica delle interfacce (versione 1.14 del 7 dicembre 2011 - consultabile sul portale SISTRI) precisa che il SISTRI, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, espone alle imprese iscritte, che faranno esplicita richiesta di autorizzazione, interfacce di interoperabilità per fornire i seguenti servizi applicativi: inserimento o aggiornamento dei dati relativi alle operazioni di carico e scarico nel Registro Cronologico; inserimento o aggiornamento dei dati relativi alle Schede di Movimentazione; recupero dei dati relativi alle proprie operazioni di carico e scarico; recupero dei dati relativi alle schede di movimentazione di propria pertinenza; recupero dati relativi alle anagrafiche SISTRI.

Il nuovo art. 8, c. 1-ter del D.M. 52/2011 (introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. o del D.M. 219/2011) prevede che gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'art. 21-bis possono chiedere la consegna del dispositivo USB per l'interoperabilità (già soprannominato dalle imprese "chiavettone").

La norma fulcro di questa disciplina è proprio il nuovo art. 21-bis, il quale dispone che "gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità", secondo quanto disposto dal D.L.vo 82/2005 e s.m.e.i., possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità.

Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che utilizzano il suddetto software gestionale.

Le credenziali di accesso al SISTRI ed il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.

Il dispositivo USB per l'interoperabilità va custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali; qualora, però, quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, esso potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati (tale luogo dovrà essere indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità e qualsiasi sua variazione dovrà essere preventivamente comunicata al SISTRI).

Resta inteso che il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.

Ultimo aspetto, non indifferente, è quello economico: il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità è quello previsto nell'All. 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.


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