Aria - Attività non autorizzata
SENTENZA
Autorità: Cass. Pen.
Data: 18/05/2010
n. 18774
Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuando specificatamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati; infatti, la possibilità di esercitare l’attività senza chiedere l’autorizzazione è concessa dal DPR 25 luglio 1991 solo per gli impianti con emissioni poco significative di cui all’allegato I del medesimo D.P.R. -, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988 (ora previste dall’art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate).