Acqua - Stoccaggio Residui Liquidi
SENTENZA AMBIENTALE
Autorità: Cass. Pen.
Data: 03/07/2008
n. 26739
Per “scarico” deve intendersi l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni (D.Lgs. 152/06 n. 152, art. 74, lett. f); pertanto configura un illegale scarico di acque reflue industriali, ex art. 59 D.Lgs. 152/06, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso, ove la vasca, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Ferrara, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava Rocchi Nino, rappresentante legale della società “Le due valli” a.r.l., alla pena di euro 1032 di ammenda per il reato di cui all’art. 59 co. 1 DLvo n. 152/99 per avere effettuato nuovi scarichi di acque reflue industriali sul suolo derivanti dalla lavorazione di prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione. Fatto accertato in Ostellato (FE) il 27.8.2003.
Ciò in quanto si era verificato che la ditta in questione, autorizzata alla immissione diretta di acque nel corpo idrico ricettore Condotto Tassoni 1 Roma all’esito del procedimento di depurazione, a seguito del conferimento di quantità di pomodoro superiore alle aspettative, poiché l’impianto di depurazione si appalesava insufficiente, aveva deciso di far confluire attraverso una condotta le acque industriali di lavorazione del pomodoro in una ampia vasca di lagunaggio non impermeabilizzata il cui contenuto doveva successivamente essere lentamente riversato nel ricettore indicato nell’autorizzazione.
In questo modo, secondo il tribunale, lo scarico era, quindi, nuovo rispetto a quello autorizzato.
Si rende necessario, pertanto, che il tribunale motivi espressamente sul punto non potendosi condividere per le ragioni enunciate che la vasca in questione sia sic et simpliciter assimilata allo scarico.
Richiamava anche in motivazione il giudice di merito la diffida a sospendere lo scarico non autorizzato della Provincia di Ferrara in data 3.10.2003.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato il quale eccepisce:
- Erronea applicazione dell’art. 2 co. 1 DLgs 152/99 definendo quest’ultima disposizione lo scarico come immissione diretta di acque reflue convogliabili in un corpo ricettore, ovvero come uno stabile sistema di adduzione , ipotesi quest’ultima anch’essa da escludere in quanto l’acqua veniva comunque successivamente convogliata nella condotta principale;
- Omessa o apparente motivazione sulla nozione di scarico;
- Contraddittorietà della motivazione essendo stati erroneamente sovrapposti e confusi concetti diversi quali quello di stoccaggio provvisorio e di scarico nuovo;
- travisamento della prova apparendo decisiva la circostanza — non contestata — che la vasca fosse impermeabilizzata; circostanza questa che escludeva in radice l’ipotesi di scarico nel suolo;
- illogicità della motivazione circa la sussistenza della colpa;
- omessa valutazione di inquadrare il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 54 co. 3 D.Lgs. 152/99 che sanziona in via amministrativa la violazione delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione.
Mediante la presentazione di motivi nuovi il ricorrente ha evidenziato che la definizione di scarico contenuta nell’art. 74 DLgs 152/2006, come modificato dal recente DLgs 4/2008, è quella di “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzioni di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria” e che tali condizioni non ricorrono nel caso di specie dovendosi escludere, anche per effetto dell’impermeabilizzazione della vasca, qualsiasi ipotesi di scarico nel terreno, vieppiù di carattere definitivo.
Insiste infine il Rocchi nella derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 54 co. 3 D.Lgs 152/99.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il primo problema che nell’ordine logico si pone è quello di definire la nozione di scarico.
La definizione ha subito nel tempo, come noto, progressive variazioni.
L’art. 2 comma 1, lett. bb) D.Lgs. 152/1999 definiva come scarico qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Successivamente 1’articolo 74, comma 1, lett. ff), così come l’art. 183 lett. aa) D. Lgs. 152/2006 ha modificato la nozione in esame precisando che lo scarico è rappresentato da qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Gli artt. 74 lett. ff) e 183 lett. aa) sono stati ulteriormente modificati dal recente DLgs 4/2008 che, con riferimento alla prima disposizione (art. 74), ha previsto che le parole “qualsiasi immissione di acque reflue in” siano sostituite da quelle “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore” e, in relazione all’art. 183, richiama la nozione dell’art. 74 co. 1 lett. ff) ovviamente modificata.
Tratto saliente e caratterizzante della disciplina introdotta con il citato art. 2 DLgs 152/99 è stata l’abolizione della previsione dello scarico c.d. “indiretto”.
Questa Corte in alcune decisioni, in contrario avviso ad una parte della dottrina, ha già avuto modo di precisare che anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) – a differenza dell’abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per “scarico” deve intendersi l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni ed ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 40191 del 1/10/2007 Rv. 238057).
Occorre peraltro rilevare che il DLgs 152/06 ha contestualmente modificato anche la definizione di inquinamento contenuta alla lettera z) dell’articolo 2 DLgs 152/99 (“lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque”) ditalchè nella nuova definizione contenuta nell’art.
74 co. 1 lett. cc) DLgs 152/2006 si fa ora riferimento non più allo “scarico diretto o indiretto” — espressione questa che aveva continuato ad alimentare dubbi interpretativi sulla nozione di scarico — bensì alla “introduzione diretta o indiretta .. . .di sostanze…...che possono nuocere alla salute,….”.
Con il più recente DLgs 4/2008 si è inteso evidentemente chiarire ogni dubbio sottolineando che la nuova definizione di scarico dovrebbe comunque riguardare solo le immissioni che raggiungono il corpo recettore direttamente e tramite opere connotate da una certa stabilità.
Va ribadito, infine, che per corpi ricettori si intendono acque superficiali, suolo, sottosuolo o nella rete fognaria.
Ciò premesso occorre verificare se nella nozione di scarico possa rientrare la vasca in questione.
Si è certamente in presenza di uno scarico ove la stessa, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo, come già affermato in alcune decisioni di questa Corte secondo cui anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto.
Configura un illegale scarico di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso (Sez. 3, n. 21045 del 06/04/2004 Rv. 229296).
A conclusione diversa deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, nel caso in cui la vasca risulti adeguatamente impermeabilizzata e non consenta sversamenti al suolo.
In questo caso si dovrà valutare se ed in che modo il passaggio nella vasca dei reflui si rapporti rispetto al successivo ingresso nella rete fognaria, e occorre specificamente verificare i termini dell’autorizzazione allo scarico già in possesso del ricorrente.
Qualora, infine, la vasca non presenti alcun collegamento diretto con l’impianto fognario si deve ritenere, a parere del Collegio, che non possa trovare applicazione la disciplina relativa agli scarichi bensì, eventualmente, quella sui rifiuti posto che la normativa vigente non contempla, come detto, lo scarico indiretto.
La diversa opinione sostenuta in alcune decisioni di questa Corte (Sez. 3, n. 12576 del 28/09/1999 Rv. 215105) in occasione delle modifiche apportate dal DLgs 152/99, oggettivamente mal si coniuga, con l’eliminazione della nozione di “scarico indiretto” e rende oltremodo difficoltoso distinguere la nozione in questione da quella dello smaltimento dei rifiuti liquidi espressamente indicati nel DLgs 152/06.