Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.
La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell’art. 270:
- In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;
- In presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.
Il comma 3 dell’art. 270 prevede che con un decreto del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, saranno stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2.
Ovviamente, in mancanza di indicazioni statali, le autorità competenti devono assumere le determinazioni di loro spettanza con le proprie forze, senza poter confidare nell’aiuto di specifiche direttive di cui non si conosce neppure il termine per l’emanazione.
I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 270 perseguono l’obiettivo della diminuzione del numero dei punti di emissione.
Infatti il comma 4 prevede che “se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili,aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”.
Il comma 5 dell’art. 270 prevede, invece, che in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione.
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(Tratto da TuttoAmbiente)