Certificatori energetici e impianti termici, i Regolamenti in gazzetta
Definiti i criteri di accreditamento per i certificatori, semplificati i controlli su impianti sotto i 100 Kw
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75/2013) e il Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici negli edifici (Dpr 74/2013). Entrambi entreranno in vigore il 12 luglio 2013.
Con i due provvedimenti l’Italia completa, in ampio ritardo, il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, Direttiva da poco sostituita dalla 2010/31/UE, mettendo fine ad una lunga serie di richiami della Commissione europea, deferimenti alla Corte di Giustizia e rischio di nuove condanne da parte della Corte di Giustizia, dopo quella di pochi giorni fa per l’attestato di certificazione energetica.
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il nuovo Regolamento è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).
Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.
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(Tratto dal sito Ediportale)