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ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice appalti)

Illustrazione complessiva dell' iter attuativo e dei principali contenuti.

L’iter del Nuovo Codice Appalti è giunto finalmente al termine, anche se con un giorno di ritardo sulla scadenza dei termini previsti dalle direttive UE. Il testo definitivo del decreto legislativo 50/2016 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19 aprile ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, dopo essere stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il venerdì precedente.

Si tratta, come recita il titolo del decreto legislativo, dell’attuazione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che regolano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 La principale novità, inserita nel testo approvato e pubblicato, consiste nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010 contenente le sue modalità di attuazione del vecchio Codice, rispondendo così positivamente alle osservazioni del Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità, annullando la norma sorpassata man mano che si approva quella nuova.

Mentre il vecchio Codice Appalti (d.lgs. n. 163/2006 e tutte le successive modifiche dal 2006 ad oggi) è stato abrogato con effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione del nuovo Codice in Gazzetta Ufficiale, il suo Regolamento n.207/2010 rimarrà in vigore in un tempo non sempre definito.

In linea di principio il limite è indicato in 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, ma ad esempio nel caso dell’adozione del BIM (Building Information Modeling) in edilizia e nelle infrastrutture, sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a dettare i tempi per la progressiva introduzione dell'obbligo di ricorso a questo strumento.

Leggendo il testo del nuovo Codice, agli articoli 216 (entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (abrogazioni) si osserva che, in base a rimandi a decreti attuativi futuri, alcune disposizioni del vecchio Regolamento 207/2010 saranno abrogate via via che saranno adottati i nuovi atti attuativi, che dovranno contenere quindi anche i riferimenti alle disposizioni che sostituiranno.

Le parti del Regolamento ancora vigenti sono quelle inerenti il settore dei lavori pubblici ed i lavori sul patrimonio culturale ed in particolare: la figura del Responsabile di procedimento; la progettazione e verifica dei progetti, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto lavori; il sistema di qualificazione ed i requisiti per gli esecutori di lavori e le società di ingegneria e la vigilanza sugli stessi; la contabilità ed il collaudo dei lavori.

Le novità più rilevanti:

Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

La Cabina di regia indicata all’articolo 212 dovrà essere attivata nei prossimi tre mesi e curerà la fase di attuazione del nuovo Codice Appalti, coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di norme e linee guida, nonché della loro omogeneità e correttezza giuridica, al fine di verificarne preventivamente l’impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione e la coerenza reciproca.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l’utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).

Al centro della riforma del nuovo Codice, i sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Con l’introduzione del nuovo sistema premiante, all’aumento del livello di qualificazione della stazione appaltante essa avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi.

L’art. 22 introduce finalmente nella norma il principio di trasparenza nella partecipazione de i portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubblico: in particolare tale strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.

Il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce quello preliminare, dovrà essere redatto sulla base di indagini territoriali (geologiche e geognostiche) con verifica dell'assetto archeologico ma dovrà individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività.

Viene introdotto il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell’operatore, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.

Nel nuovo contratto di partenariato pubblico-privato (art.180) il contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi realmente erogati.

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO REQUISITI RELATIVI ALLA PRESENZA DI SISTEMI DI GESTIONE E POSSESSO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI:

I passaggi più significativi sono stati :

­ Mantenimento tra i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici del possesso di certificazioni di sistemi di qualità (art. 84)

­ Utilizzo delle certificazioni per la riduzione delle cauzioni (art. 93)

Inserimento di un nuovo requisito relativo alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti , con l’introduzione del nuovo sistema premiante che richiede la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara.(art. 38)

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 )

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016

Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza):

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.A., INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) Capacità di programmazione e progettazione;

b) Capacità di affidamento;

c) Capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) Requisiti di base, quali:

1) Strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;

2) Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;

3) Sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) Numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) Rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) Requisiti premianti, quali:

1) Valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

2) Presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

3) Disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

4) Livello di soccombenza nel contenzioso;

5) Applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici):

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2,individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso.

L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a. L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c. Il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d. Il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario.

I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.

Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida.

I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a. Alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.;

b. Alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione.

Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida é punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma 13.

Per le violazioni di cui al periodo precedente, non é ammesso il pagamento in misura ridotta.

(...)

(tratto dal RINA )

 

 


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