Tassa sulle gare, versamento senza esclusioni
L'unica prescrizione imposta dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, è l'effettivo versamento del contributo, restando del tutto irrilevante le modalità attraverso le quali tale versamento viene di fatto eseguito.
Con la sentenza che si presenta, il giudice amministrativo si pronuncia in ordine alla disciplina, in sede di bando di gara, delle modalità di versamento della cosiddetta "tassa sulle gare", ovvero il contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ex art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Invero, tale contributo è dovuto per la partecipazione agli appalti pubblici, e va versato secondo le modalità, nell'ammontare e nei termini indicati dalla stessa Autorithy, con apposita delibera e relative istruzioni operative.
In particolare, va fatto osservare che le sopra richiamate modalità sono fissate in un atto di normazione secondaria (la suddetta deliberazione).
I soggetti vigilati, infatti, nell'adempiere all'onere di effettuare il versamento delle contribuzioni, debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inoltre, esse sono generalmente ribadite nel bando di gara predisposto dalla stazione appaltante.
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(TAR Emilia Romagna, Sentenza 08/07/2011, n. 591)
( Tratto da Ipsoa)