DURC e valutazione da parte delle Stazioni Appaltanti
Incompletezze e irregolarità del Durc non provocano sempre l’esclusione dalle gare. La mancata pronuncia di uno degli enti preposti al rilascio o la presenza di indizi su possibili anomalie non causano necessariamente l’estromissione dell’impresa, il cui comportamento deve essere valutato in modo autonomo dalla Stazione Appaltante.
È giunto a queste conclusioni il Consiglio di Stato, che con due pronunce, emesse tra gennaio e febbraio, ha aperto nuovi scenari sulla regolarità contributiva.
Con la sentenza 83/2011 il CdS ha stabilito che può aggiudicarsi un appalto l’impresa che ha presentato un Durc incompleto, ma privo di accertamenti negativi. Nel caso specifico, il documento unico di regolarità contributiva era privo del nulla osta da parte dell’ufficio Inps locale.
Il Durc assume la valenza di dichiarazione di scienza. Per la sua natura dichiarativa si colloca tra gli atti di attestazione e certificazione redatti da pubblici ufficiali. Il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
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Tratto da www.edilportale.com