Semplificazione. Le novità in tema di DURC previste dal Decreto "del fare"
Semplificazione. Le novità in tema di DURC previste dal Decreto "del fare"
L’art. 31 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 (cd. Decreto del fare), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di semplificare i rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione.
La norma, in vigore dal 21 agosto 2013, recepisce le proposte di Confindustria volte a:
· aumentare il periodo di efficacia del DURC;
· estenderne la validità anche a contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto;
· ampliare il perimetro applicativo dei meccanismi di compensazione automatica, così da non impedire il rilascio del DURC in presenza di inadempienze contributive.
In particolare, l’art. 31 del Decreto ha ampliato da 90 a 120 giorni il periodo di validità del DURC e ha previsto che lo stesso venga acquisito dalle stazioni appaltanti d’ufficio e in via telematica, nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006);
2. per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, co. 8 del Codice dei contratti pubblici;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, nonché per il pagamento del saldo finale.
(...)
(tratto da Confindustria Palermo)