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Se la scheda carburante riporta dati non veritieri la dichiarazione è fraudolenta

E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, contabilizza schede carburante con valori fittizi, compiendo il reato di dichiarazione fraudolenta, come previsto dall’art.2 del D.Lgs. 74/2000.

A ribadirlo è la Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n.912 del 13 gennaio 2012.

Più volte la Cassazione ha ribadito che il contribuente che, nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, acquista carburante per i mezzi di trasporto, e vuole avvalersi del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’IVA, deve compilare la scheda carburante in ogni sua parte.

 

La scheda carburante è quel documento contabile che sostituisce la fattura e costituisce uno strumento valido per documentare l’acquisto di carburanti ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva.

Vi sono però delle operazioni per le quali non è prevista la compilazione della scheda carburante per esempio: se l’acquisto di carburante è effettuato da un autotrasportatore l’unico documento contabile che permette la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA rimane la fattura.

Oppure, se il rifornimento viene effettuato durante le ore di chiusura o attraverso self-service.

O anche, come previsto dal decreto sviluppo, dal 14 maggio 2011, se il pagamento, per l’acquisto del carburante, è effettuato tramite mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate), il contribuente può sottrarsi all’obbligo della compilazione della scheda carburante.

La scheda carburante, può essere compilata con una cadenza mensile o trimestrale per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa, arti e professioni, e deve contenere i seguenti elementi essenziali come previsto dalla sentenza 21941/2007della Corte di Cassazione:

1. gli estremi del veicolo (targa, tipo,…);

2. firma dell’addetto del distributore, data e importo comprensivo d’IVA;

3. numero dei chilometri iniziali e finali, del periodo a cui si riferisce la scheda carburante, indicati nel contachilometri del mezzo;

4. il prezzo della benzina al litro;

5. gli estremi di chi acquista il carburante ( ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero partita IVA).

E’ importante indicare i chilometri percorsi in quanto è il dato attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di verificare la coerenza tra il numero dei chilometri percorsi e i costi annotati nella scheda.

La mancanza anche di uno solo degli elementi precedentemente elencati esclude la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva.

Nonostante il divieto, molto spesso, le schede carburante, con importi non veritieri o con imprecisioni e dati inesatti, vengono comunque inserite in contabilità, deducendo il costo e detraendo l’IVA.

Chi inserisce tali documenti nella contabilità commette il reato di dichiarazione fraudolenta, in quanto tali costi fittizi confluiscono nella dichiarazione dei redditi rendendola falsa e, come già anticipato, la dichiarazione fraudolenta è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a seconda della gravità del reato commesso


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