REVOCA DEL LICENZIAMENTO
La legge 92/2012, meglio conosciuta come Riforma Fornero, ha apportato numerose ed incisive modifiche al mercato del lavoro.
Tra le novità apportate, in tale sede, ci soffermeremo sull’istituto della revoca del licenziamento, che grazie a tale riforma trova il suo fondamento giuridico. Fino ad allora, infatti, tale fattispecie non era prevista da alcuna norma.
Com’è noto il licenziamento è una delle cause di estinzione del rapporto di lavoro subordinato. .
La comunicazione del licenziamento, avendo natura di atto unilaterale recettizio, soggiace alla disciplina dettata dagli artt. 1334 e 1335 del c.c. la quale chiaramente stabilisce che “gli atti unilaterali producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
Ed è per tale motivo che, sino all’entrata in vigore dell’ultima riforma del lavoro, il datore di lavoro non poteva unilateralmente revocare il licenziamento, in quanto era necessario il consenso del lavoratore.
In caso di consenso alla revoca del licenziamento da parte del lavoratore, come da consolidata giurisprudenza, veniva riconosciuto al lavoratore, per il periodo di effettiva interruzione del rapporto, a titolo di risarcimento del danno, un importo di misura non inferiore a cinque mensilità.
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(tratto da PECSTUDIO)