Pubblicato l' "Accordo attrezzature": entra in vigore tra un anno
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l'intesa sull'Accordo previsto dall'Art. 73, comma 5, che prevede: "sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione."
Pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni, detto "Decreto Attrezzature".
E' pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
L'accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione dell'accordo.
QUALI ATTREZZATURE ?
Le attrezzature di cui si ragiona, nel definire un preciso percorso formativo che di fatto supera qualunque valutazione del datore di lavoro, sono le seguenti:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra
- Pompe per calcestruzzo
Come si vede sono attrezzature dall’uso apparentemente elementare, ma per le quali un errore di utilizzo può comportare rischi considerevoli.
E si noti che per diverse di queste attrezzature già esistevano linee guida e buone prassi che prevedevano anche una formazione specifica degli addetti (ricordiamo, a tal proposito, la vasta serie di documenti inerenti la formazione degli addetti ai carrelli elevatori).
Alla data di entrata in vigore dell'accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (punto 12).