Regioni: diritto di accesso dei consiglieri nel rispetto della privacy
I consiglieri regionali possono accedere ad atti e documenti contenenti dati personali dei cittadini solo per finalità legate al loro mandato. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere favorevole [doc. web n. 2576905] reso sulla versione aggiornata dello schema tipo di regolamento, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sul trattamento di dati personali sensibili e giudiziari presso i consigli, rispetto al quale ha tuttavia chiesto alcune integrazioni.
L'Autorità ha chiesto, in particolare, di specificare che le richieste di accesso ai documenti, da parte dei consiglieri, possono essere accolte solo se riconducibili alle "esclusive" finalità di rilevante interesse pubblico "direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo".
Nel rendere il suo parere, il Garante ha chiesto, inoltre, ai consigli di adottare modalità tali da assicurare che l'accesso dei consiglieri comporti il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono i dati oggetto dell'istanza di accesso. Speciali cautele sono state definite anche per le informazioni sulla vita sessuale dei reclusi, che potrebbero essere trattate dai Garanti regionali per i diritti dei detenuti.
La richiesta di parere da parte della Conferenza sul nuovo schema tipo si è resa necessaria a causa del mutato quadro normativo che regola le attività istituzionali dei consigli. Va ricordato a tale proposito che il Codice privacy prevede, infatti, che per poter raccogliere, utilizzare, elaborare, conservare, comunicare dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento delle loro attività istituzionali, le regioni e le province autonome, come altri soggetti pubblici, debbano adottare specifici regolamenti. Questi regolamenti individuano e rendono noti ai cittadini quali dati vengono usati e per quali fini.
NEWSLETTER N. 379 del 27 settembre 2013