La violazione della privacy integra gli estremi della giusta causa di licenziamento
Con sentenza 21 novembre 2013, n. 26143 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico contro la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato il licenziamento, intimatogli dall’Azienda ospedaliera per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all’interno della “equipe” medica di chirurgia plastica, dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi a loro insaputa, in violazione del loro diritto di riservatezza, per poi utilizzarli in sede giudiziaria.
La Corte, aveva affermato che la condotta integrava gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale, avendo effettuato delle registrazioni delle conversazioni tra i colleghi al fine di supportare la denuncia di mobbing nei confronti del primario.
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(Tratto dal portale Federprivacy)