Blog: no ai nomi dei minorenni online
Anche chi tiene un blog nel quale esprime opinioni e punti di vista su vicende che riguardano le persone, in particolare se minorenni, deve rispettare la normativa sulla privacy e il codice deontologico dei giornalisti.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso di una donna che lamentava la diffusione on line - da parte del coniuge dal quale si stava separando - di nomi, cognomi, date e situazioni strettamente personali riferite a lei e alle figlie minori. Il Garante ha ordinato al marito, autore del blog di trasformare in forma anonima i dati identificativi della moglie e delle figlie, incluse le iniziali dei nomi di battesimo. Per conciliare il diritto della persona alla riservatezza con la libertà di manifestazione del pensiero, la normativa sulla privacy riconosce infatti specifiche garanzie e cautele ai trattamenti di dati effettuati per finalità giornalistiche o equiparate, come può essere considerata anche la gestione di un blog.
In questi casi, informazioni e dati personali possono essere riportati anche senza consenso degli interessati, purché si rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone e le regole del codice deontologico dei giornalisti. Codice che, in particolare, a tutela dei minori dispone espressamente di omettere la pubblicazione delle generalità o altri dettagli che li rendano identificabili. Un accorgimento che,nel caso specifico, consentirà di garantire alle minori la necessaria tutela della loro identità, considerate le ripercussioni psicologiche e relazionali che possono derivare dalla diffusione online di una vicenda così delicata, per di più su un blog facilmente reperibile tramite i comuni motori di ricerca. E al contempo darà all'autore del blog la possibilità di esprimere, in modo giuridicamente corretto, le opinioni personali sulla propria esperienza di vita.
NEWSLETTER N. 388 del 30 maggio 2014