Cambiavalute: sì alle comunicazioni sulle negoziazioni
Via libera [doc. web n. 3487879] del Garante privacy su uno schema di decreto del Ministro dell'economia in base al quale chi esercita professionalmente l'attività di cambiavalute dovrà comunicare mensilmente all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam) l'elenco di tutte le negoziazioni effettuate e i dati identificativi dei clienti.
Lo schema approvato prevede che vengano trasmesse per via telematica tutte le informazioni relative alle negoziazioni: i dati identificativi dei clienti (nome, cognome, luogo e data di nascita, paese di residenza, estremi del documento di identità) e i dettagli delle singole operazioni (luogo e data, importo e tipo di valuta). L'Oam che per legge ha il compito di conservare i dati per dieci anni dovrà anche predisporre idonei sistemi di salvataggio dei dati e di disaster recovery per ripristinare le funzionalità del sistema informatico in caso di incidenti.
Tuttavia, poiché lo schema di decreto stabilisce che i cambiavalute trasmettano i dati avvalendosi di un servizio presente sul portale dell'Oam secondo le modalità stabilite dallo stesso, senza fornire altre indicazioni, l'Autorità ha chiesto di integrare lo schema prevedendo che il provvedimento, con il quale l'Oam dovrà individuare le modalità di trasmissione dei dati, anche sotto l'aspetto tecnico, sia adottato previo parere del Garante.
NEWSLETTER N. 395 del 3 novembre 2014