Minori vittime di tratta: necessarie più tutele per l'accertamento dell'età
Sì condizionato del Garante privacy sullo schema di decreto che regolamenta la procedura per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta [doc. web n. 5320151]. Nell'esprimere il suo parere, l'Autorità ha chiesto di innalzare le tutele a protezione dei dati personali dei minori considerate le condizioni di particolare vulnerabilità in cui si trovano. Lo schema di regolamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, intende dare attuazione ad un articolo del DLgs. 4 marzo 2014 n. 24 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime. Lo schema prevede che entro 24 ore dal primo contatto, le forze di polizia procedano ad un colloquio preliminare con la vittima, con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete, allo scopo di accertarne l'età.
Per innalzare il livello di tutela, in modo che la procedura si svolga effettivamente nel rispetto del superiore interesse del minore e offra alle vittime di tratta le tutele riconosciute dalle normative internazionali europee e nazionali, l'Autorità ha chiesto di introdurre una serie di garanzie fin dall'inizio della procedura. Deve essere garantita la presenza di un tutore nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e occorre fornire alla persona interessata e al suo tutore una preventiva informativa sull'intera procedura di accertamento dell'età, sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del Codice. Ciò peraltro in conformità con quanto richiesto dalle Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento elaborate nell'ambito del piano nazionale anti tratta approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016.
L'Autorità ha inoltre chiesto alla Presidenza del Consiglio di indicare quali siano le banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultabili dalle Forze di polizia laddove la persona non sia in possesso di documenti idonei e con quali modalità siano accessibili, nonché di valutare l'inserimento nel preambolo del decreto anche del richiamo alla normativa nazionale (d.lgs. n. 212/2015) con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE relativa alle norme minime di assistenza alle vittime di reato.
NEWSLETTER N. 418 del 31 agosto 2016