Diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati personali
Il nuovo Regolamento UE sulla Privacy [1] ha finalmente disciplinato il cosiddetto «diritto all’oblio» ossia il diritto dei cittadini a ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando raccolti da un soggetto terzo, con particolare riferimento al web. Il diritto alla cancellazione dei dati si affaccia, dunque, per la prima volta su internet, andando a contemplare anche l’ipotesi in cui un sito internet riporti il nome e cognome, con le vicende personali, di una persona, indicizzandoli sul web e, quindi, rendendoli recuperabili dai motori di ricerca (uno su tutti Google).
In verità la norma che si occupa di diritto all’oblio non indica i tempi di permanenza di una notizia sul web (circostanza che era stata da più parti invocata), lasciando al giudice e alle autorità nazionali l’applicazione pratica del concetto di «attualità della notizia» oltre la quale l’articolo sul sito internet deve essere cancellato. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa dice il nuovo Regolamento UE sul diritto all’oblio.
Per maggiori approfondimenti sul tema leggi Come eliminare i propri dati dai risultati di Google.
Oblio su internet: cosa prevede il regolamento UE?
La norma del nuovo regolamento UE 679/2016 sulla privacy che disciplina il diritto all’oblio su internet (ossia alla cancellazione dei dati personali), dispone quanto qui di seguito riportato:
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il regolamento dunque esclude il diritto all’oblio quando si tratta di garantire il diritto di informazione. Quest’ultimo però può essere esercitato solo nel caso in cui la notizia sia
- attuale
- di pubblico interesse
- veritiera.
Ne deriva che il confine tra il diritto all’oblio (ossia alla cancellazione dei dati da internet) e il diritto di cronaca sta proprio nella attualità/non attualità della notizia: quando questa è ormai vetusta e non riveste più la caratteristica del pubblico interesse deve essere cancellata dal sito internet.
Il nostro Garante della Privacy ha fornito delle maggiori indicazioni sul nuovo Regolamento UE e, in particolare, anche sul diritto all’oblio chiarendo che il diritto all’oblio si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi «qualsiasi link, copia o riproduzione».
L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.
(Fonte: laleggepertutti.it)