La mediaconciliazione trova la sua privacy
Con due autorizzazioni pubblicate in G.U. il Garante privacy ha fissato le regole per il al trattamento dei dati sensibili e dei dati a carattere giudiziario correlati all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
DATI SENSIBILI E MEDIACONCILIAZIONE
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione dell'Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
Il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice).
Le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento.
Un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell'art. 1 comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 28/2010 per l'espletamento delle rispettive attività.
Il trattamento di dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 non è riconducibile all'autorizzazione generale n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari in considerazione delle categorie di soggetti a cui si rivolge e delle relative prescrizioni.
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(tratto da ipsoa)