Trattamento dei dati genetici, conciliazione al debutto
Ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il Garante privacy ha emanato l'autorizzazione generale sul trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti individuati nel provvedimento e secondo le prescrizioni di dettaglio previste nel testo.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
L'autorizzazione prevede:
- Gli ambiti di applicazioni in cui si può fare ricorso al trattamento dei dati genetici.
Particolare attenzione ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397; e' altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Anche la nuova procedura di mediazione è contemplata dal provvedimento.
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( tratto da ipsoa)