Videosorveglianza dei lavoratori: omessa informativa del datore di lavoro
Domanda:
L'azienda in cui lavoro è dotata di quattro telecamere (tre esterne e una interna), appositamente segnalate e della cui esistenza tutti i dipendenti sono informati, più sei rilevatori di movimento, posti all'interno; il tutto viene normalmente attivato la sera quando l'azienda chiude, fino al mattino dopo. Mi sono accorta per caso che alcuni di questi rilevatori di movimento presentano al loro interno una microcamera, della cui presenza nessun lavoratore è stato informato. Questo mi sembra molto scorretto e mi auguro almeno che i rilevatori presenti nei bagni siano privi di videocamera. Quali sono le sanzioni previste per l'omessa informativa del mio datore di lavoro?
Risposta:
Il provvedimento a carattere generale del Garante per la privacy dell'8 aprile 2010 (che sostituisce integralmente il precedente provvedimento del 29 aprile 2004 in tema di videosorveglianza), ha ribadito l'obbligo per il datore di lavoro che voglia effettuare la videosorveglianza esclusivamente per ragioni organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza del lavoro, di osservare le regole "procedurali" previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70).
Detto art. 4 subordina l'installazione degli impianti audiovisivi al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, ovvero in difetto di tale accordo, all'autorizzazione preventiva del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.
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( Tratto da Ipsoa)