Privacy, autovelox senza grandangolo
Vietato fotografare gli occupanti del veicolo frontalmente.
Gli autovelox bidirezionali possono immortalare solo le targhe anteriori dei veicoli evitando scrupolosamente di fotografare i passeggeri.
Lo ha chiarito il Garante privacy con il Parere n. 24016 dell'8 novembre 2011.
Anche i sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali comportano un trattamento dei dati personali e per questo motivo l'impiego delle nuove tecnologie deve essere rispettoso dei principi del codice privacy.
Lo ha messo nero su bianco il Garante per la protezione dei dati personali con il suo provvedimento generale dell'8 aprile 2010.
In pratica durante l'uso dei sistemi autovelox dovrà essere evitato, per quanto possibile, di riprendere pedoni o altri utenti stradali non interessati alla multa.
Circa l'uso di sistemi autovelox bidirezionali una società di servizi ha richiesto chiarimenti sulle modalità di effettuazione degli scatti anteriori.
Si conferma, specifica la risposta del Garante, che l'utilizzo degli autovelox bidirezionali "risulta lecito solamente se i dati raccolti sono pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare".
La fotografia frontale del veicolo immortalato in violazione al limite di velocità deve essere limitata alla targa del mezzo in infrazione evitando di inquadrare gli occupanti del mezzo.
In pratica il trattamento dei dati personali in questo caso è corretto ma solo se vengono scattate immagini pertinenti e a campo stretto.
(Parere Garante per la protezione dei dati personali 08/11/2011, n. 24016) - 30/11/2011