Rilevamento presenze: quando la biometria non viola la privacy
Quando è possibile utilizzare in azienda sistemi biometrici per il controllo delle presenze: normativa vigente e soluzioni ad hoc per la tutela dei dati personali dei lavoratori.
I badge per il controllo presenze del lavoratore registrano l’orario effettivo di ingresso e uscita dal luogo di lavoro senza tuttavia garantire l’identità della “mano” che timbra il cartellino, lasciando spesso adito a comportamenti scorretti da parte di colleghi consenzienti, che coprono eventuali assenze ingiustificate.
Per verificare la presenza certa dei dipendenti in ufficio e dei lavoratori in azienda non sempre l’utilizzo dei tradizionali badge è dunque sufficiente: la soluzione sarebbe adottare sistemi biometrici di rilevamento presenze ma, per risultare conformi alle direttive del Garante Privacy (che vietano l’uso di softwarespia e web monitoring), ciò è possibile solo quando sono rispettate determinate condizioni.
Rilevatori di Presenza Biometrici:
I rilevatori di presenza biometrici basano l’identificazione del dipendente sul riconoscimento di caratteristiche peculiari – impronte digitali, iride o retina, geometria del volto o della mano – possono essere collegati ad un computer centrale per immagazzinare le informazioni, organizzarle e stampare report fruibili da azienda e dipendenti: da qui nasce il problema di violazione Privacy.
Come ricorrere alla biometria senza violare la privacy dei lavoratori e rispettando le indicazioni del Garante?
Tecnicamente basterebbe che il dato sensibile resti in possesso del solo avente diritto e non dell’azienda, archiviato su carta RFID.
In tal modo sarebbe solo il lavoratore a custodire i dati, prevenendo la creazione di archivi vietati dalla Legge.
E il lettore del badge verificherebbe l’identità del lavoratore senza lasciare l’informazione sul terminale aziendale.
La Normativa Vigente:
L’introduzione di sistemi di riconoscimento biometrico potrebbero dunque risolvere il problema, ma il Garante per la protezione dei dati personali ha limitato il ricorso a queste tecnologie per preservare la privacy del lavoratore.
Per definire i limiti di utilizzo consentiti per legge, è possibile consultare il quaderno di approfondimento redatto da DigitPA nel 2004, in cui viene chiarita la posizione del legislatore in materia.
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(Tratto da PMI)