Responsabilità degli enti estesa anche alle imprese individuali
Nella nozione di ente deve essere ricompresa l’impresa individuale, posto che criterio rilevante ai fini dell’applicabilità del D. Lgs. n. 231/01 è la circostanza che l’ente sia dotato di personalità giuridica.
La sentenza in commento è stata resa dalla Suprema Corte nell’ambito di un procedimento penale a carico di un’impresa individuale, nei confronti di cui il Tribunale del Riesame, conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01 (in seguito, anche il “Decreto”), aveva comminato la sanzione interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta e al conferimento di rifiuti pericolosi, avendo essa reiterato il reato di associazione per delinquere (reato presupposto ex art. 24-ter, Decreto) finalizzata alla commissione dei reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi.
Nella fattispecie concreta, l’impresa individuale ha proposto ricorso avverso la suddetta pronuncia del Tribunale del Riesame, e, riprendendo un precedente orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 18941/2004), ha sostenuto l’applicabilità del Decreto soltanto con riferimento agli enti dotati di personalità giuridica con una governance di tipo societario o pluripersonale.
Con la decisione in esame, i giudici di legittimità, hanno rigettato il ricorso e ritenuto non condivisibile il precedente orientamento giurisprudenziale.
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(Sentenza Cassazione penale 20/04/2011, n. 15657)
(tratto da ipsoa)