Legge di stabilita' e 231 ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 234 è pubblicata la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)".
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 e contiene, tra l'altro, importanti novità in tema di:
a) controlli ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa delle società di capitali per la commissioni dei reati presupposto di cui al D.L.vo n. 231/2001 (che per effetto del D.L.vo n. 121/2011 prevede ora anche reati ambientali);
b) dismissione di terreni agricoli di proprietà dello Stato;
c) liberalizzazione dei servizi pubblici locali.
Più in particolare, per quanto riguarda il primo punto, l'art. 14, co. 12, della legge n. 183/2011 prevede che "all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis.
Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)"".
Orbene, è utile ricordare che dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121, la cui novità più rilevante è stata sicuramente quella di inserire alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. art. 25-undecies).
Quest'ultimo provvedimento - inizialmente applicabile alle fattispecie relative alla sicurezza sul lavoro - prevede, agli artt. 6 e 7, che la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Tuttavia l'adozione di tale modello è condizione necessaria ma non sufficiente per beneficiare della citata esenzione: infatti, una volta attuato il modello in parola, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), del D.L.vo n. 231/2001, l'ente deve altresì provare di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del modello stesso.
Per effetto dell'art. 14, co. 12, della legge n. 183/2011, dunque, dal 1° gennaio 2012, le società di capitali saranno esenti da responsabilità amministrativa per violazione di illeciti ambientali nel caso in cui abbiano adottato un modello di organizzazione idoneo alla prevenzione degli illeciti stessi ed abbiano altresì affidato i menzionati poteri di vigilanza i) al collegio sindacale, ii) al consiglio di sorveglianza ed iii) al comitato per il controllo della gestione.
È bene precisare che affinché possa essere pienamente riconosciuta l'esenzione in parola è altresì necessario che l'organo prescelto disponga di adeguate competenze tecnico-legali in campo ambientale.