Il dovere di controllo del datore di lavoro all'uso dei DPI
Uno dei tasselli fondamentali che il legislatore ha ulteriormente rafforzato con il DLgs. n. 81/2008, è il dovere di vigilanza da parte del datore di lavoro sul comportamento del lavoratore; quest’ultimo, com’è noto, è tenuto ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e, quindi, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione (art. 20, primo comma, lett. b) e d).
In caso d’inosservanza di tale obbligo l’art. 59, primo comma, lett. a), del DLgs. n. 81/2008, prevede a carico del lavoratore la sanzione penale dell’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro; tuttavia, ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora abbia omesso di vigilare sulla condotta del lavoratore per accertare il rispetto dei predetti precetti.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal c. 3-bis dell’art. 18 del DLgs. n. 81/2008, come novellato dal DLgs. n. 106/2009, in base al quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi del lavoratore), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità di tali soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
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Mario Gallo – “Tecnici 24” - 3 settembre 2015