PREVENZIONE INCENDI: LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI
Spesso la semplice conoscenza della norma tecnica, delle linee guida o di altro documento ufficiale, può non bastare, perché le difficoltà che si riscontrano nell’applicazione delle prescrizioni di prevenzione incendi sono numerose e l’esperienza di altri può essere utile. Per tale ragione viene pubblicata di seguito una selezione dei quesiti più interessanti in materia di prevenzione incendi.
D: L'azienda X che fa manutenzione di impianti antincendio, deve ritirare per Trenitalia, gas estinguente da diverse stazioni ferroviarie. La situazione è questa: l'azienda X prende dalle stazioni ferroviarie le bombole che partono con i rispettivi FIR, queste vengono portate presso il proprio sito, vengono scaricate del gas estinguente esausto (cer 16.05.04) e vengono ricaricate col gas nuovo; chi è il produttore del rifiuto? Trenitalia che smonta materialmente le bombole dall'impianto e le consegna poi all'impresa X che fa manutenzione o è direttamente l'impresa X che fa manutenzione?
R: Il manutentore, nel caso esposto dal quesito, si configura come produttore del rifiuto e in quanto tale dovrà decidere come disfarsene. Potrà trasportarlo direttamente presso centro autorizzato allo smaltimento o potrà (in via transitoria) farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito di rifiuti temporaneo per poi, successivamente, avviarlo a smaltimento.
Il trasporto del rifiuto dal sito del cliente (in questo caso le stazioni di "Trenitalia" ) dovrà essere effettuato da mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il manutentore potrà effettuare il trasporto del rifiuto, infatti, solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto in conto proprio del codice CER con cui è identificato il rifiuto. Si ricorda che: se il rifiuto è classificato come "non pericoloso" non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio; se, invece, il rifiuto è classificato come "pericoloso" le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i 30 chilogrammi o 30 litri giorno.
D: Se un condominio con autorimessa interrata di categoria B e oltre 40 posti macchina (tra box e
posti auto) è privo di un progetto antincendio fin dalla sua nascita (per mancanza di pratica presentata del costruttore) e per presentarlo e regolarizzare la autorimessa è necessario installare porte REI a delle cantine private poste nel filtro di separazione tra l'autorimessa e il corpo scale della relativa palazzina, il costo di tali porte REI sarà a carico del condominio o dei singoli privati?
R: Sembra opportuno premettere come l'art. 1123, secondo comma c.c. dispone che le spese relative alla conservazione ed al godimento delle parti comuni che siano destinate a servire i condomini in misura diversa debbono essere ripartite, salvo diversa convenzione, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che attraverso determinate spese attinenti a delle parti comuni si adempia, attraverso le opere poste in essere (quali porte tagliafuoco ed impianto di ventilazione), ad una funzione di prevenzione di eventi, ovvero un incendio, che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non comporta automaticamente l'addebito della spesa a tutti i condomini in base al disposto del primo comma dell'art. 1123 c.c. Invero, il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. è complesso e si articola su due principi: quello del valore della quota, previsto dal 1 c. dell'art. 1123 c.c., relativamente alle spese sulla cosa comune che sia destinata a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condomini; quello dell'uso previsto dal comma 2 della stessa norma relativamente a spese su cosa comune che sia destinata a servire i condomini in maniera diversa. Sulla base del secondo principio sopra richiamato, l'obbligo di contribuzione alle spese si fonda sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune.
Di conseguenza, qualora la cosa comune oggetto di intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non sussiste l'obbligo di questi ultimi alla contribuzione delle spese (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22-06-1995, n. 7077; Cass. n. 5179 del 1992). Ciò posto, si rileva come nel caso in cui le porte REI siano installate per dividere l'accesso al corpo scale dall'autorimessa comune, alla spesa per l'installazione della relativa porta REI debbono contribuire, salvo diversa convenzione, tutti i condomini che siano anche proprietari delle autorimesse. Nel caso in cui invece dette porte REI debbano essere installate per dividere il corpo scale da singole cantine private si ritiene, in linea generale, che l'installazione di ogni singola porta REI dovrebbe essere posta a carico dei rispettivi proprietari.
Salvo ulteriori elementi, si rileva come le spese relative all'installazione di una porta REI da posizionare tra l'autorimessa ed il corpo scale debba essere sopportata da tutti i condomini che siano anche proprietari di un box e/o di un posto auto nell'autorimessa cui si accede tramite la porta in questione. Qualora invece, per la particolare conformazione dell'edificio, l'accesso al corpo scale sia possibile tramite più porte autonome e private si ritiene, in linea generale, che la spesa per l'installazione di ogni singola porta REI debba essere sostenuta dai rispettivi proprietari.
D: Ho da poco ultimato i lavori di adeguamento alla normativa antincendio di una struttura adibita a casa di riposo per anziani. Ho il certificato di agibilità precedente ai lavori, devo richiedere il nuovo certificato di agibilità?
R: L'articolo 24 (Certificato di Agibilità) del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) prevede che: 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. Sul punto è stato più volte precisato che:
Come è noto, in forza di quanto stabilito dagli art. 24 e 25, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un'attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. In particolare, secondo l'art. 25 co. 1, lett. b), la certificazione viene rilasciata previa "dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato (…)". Per pacifica giurisprudenza il certificato di agibilità costituisce un atto di accertamento che si limita ad attestare una situazione oggettiva e, in particolare, la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512) (T.A.R. sez. II Firenze, 09/05/2012, n. 903). Sulla base di queste considerazioni, e poiché gli interventi eseguiti hanno influito sulle condizioni di sicurezza della struttura, si ritiene che nel caso di specie si debba procedere a richiedere un nuovo certificato di agibilità.
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Tecnici 24 - 3 settembre 2015