Cassazione penale, 07 settembre 2011, n. 33294 - dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo
Cassazione Penale, 07 settembre 2011, n. 33294 - Dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo
Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all'aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi. Ricorso in Cassazione - Rigetto.
"La deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l'esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l'adozione , per la pericolosità in sé dell'attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste."
"La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda ove viene svolta un'attività che richiede l'adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata."
Fatto
(...) ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 22.09.2010, della Corte d'Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 30.06.2008 in ordine ai reati di cui all'art. 51 co. 2 d.Lgs 22/97 (capo B), art. 674 cod. pen. (capo C), art. 437 cod. pen. (capo D), art. 451 cod. Pen. (capo E), artt. 624-625 n. 2 cod. pen. (capo F) e artt. 3 co. 2, lett. b) d.Lgs 95/92 (capo G), lo ha assolto dai reati di cui ai capi D) ed F) perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B),C) e G) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo E). Con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 451 cod. pen..
Si premette che, con riferimento al citato capo E) dell'imputazione, nella parte in cui si contesta all'imputato il reato di cui all'art. 451 cod. pen. perché nella qualità di titolare della ditta (...) di (...), ometteva di collocare idonei dispositivi antincendio", con i motivi di appello si era evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso in modo inconfutabile che presso gli uffici dell'autolavaggio, nonché presso i limitrofi locali ristorante, erano presenti un numero adeguato dei previsti dispositivi antincendio.
Tali dispositivi mancavano solo nel piazzale all'aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi e dove certamente non venivano trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio.
(...)
( Tratto da OLYMPUS)