Rischi acustici e vigilanza sull'operato di un MC da parte di un datore di lavoro
Responsabilità di un procuratore speciale di una spa per ipoacusia di origine professionale di un proprio lavoratore.
Condannato in primo grado per lesioni personali gravi, viene assolto in secondo grado perché il fatto non costituisce reato.
La Corte d'Appello affermava che un profilo di colpa poteva in ipotesi ravvisarsi a carico del medico competente, la cui posizione risultava essere stata sottoposta all'attenzione del PM già dal giudice di primo grado, non emergendo peraltro specifiche situazioni che avrebbero potuto e dovuto portare l'imputato a sindacare il comportamento del medico e l'inadeguatezza del ruolo prevenzionale da questi svolto: situazioni che era stato rese palesi solo a seguito dell'apertura del procedimento penale.
La soluzione liberatoria è stata quindi motivata sul rilievo dell'insussistenza in capo all'imputato dei profili della colpa.
Ricorre in cassazione il Procuratore generale di Milano
Il ricorso non è fondato.
"Va ricordato in premessa che, in tema di reato colposo, quando si verta in ipotesi di responsabilità omissiva, l'addebito può essere formalizzato a carico del titolare della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell'obbligo di impedire l'evento ex articolo 40, comma secondo, cod. pen., ma non basandosi tale addebito solo sulla posizione di garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza dì una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. In altri termini, la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità colpevole, quando manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile (Sezione IV, 23 settembre 2009, Tonti, rv. 245459).
E' sotto questo profilo che va apprezzata la decisione in esame, allorquando ha motivatamente escluso la colpa dell'imputato."
Ebbene, la Corte di merito non ha affatto trascurato di considerare gli indiscutibili obblighi cautelari del datore di lavoro, ma, motivatamente ed in modo qui non rinnovabile in fatto, ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del "sindacato" sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici [interventi sui macchinari, messa a disposizione dei presidi di sicurezza, controlli dei dipendenti]".
(...)
(tratto da Olympus)