Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2011, n. 42018 - Movimentazione manuale dei carichi e valutazione dei rischi gravemente insufficiente
Responsabilità di un amministratore delegato di una srl con poteri anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro per lesioni colpose in danno di una dipendente che si era procurata una distorsione al ginocchio destro nel movimentare un carrello porta forcine.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte di Appello di Trieste, muovendo dall'esame del documento di valutazione dei rischi aziendali, ha del tutto conferentemente rilevato che nel caso di specie detta valutazione risultava gravemente insufficiente; e ciò, con specifico riferimento ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi
Il Collegio ha in particolare rilevato: che l'inadeguata valutazione del rischio aveva determinato la mancata adozione di cautele atte a tutelare i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; e che le accertate omissioni attenevano alla mancata predisposizione di cautele antinfortunistiche e non alla errata esecuzione delle stesse, di talché la condotta omissiva era riconducibile al datore di lavoro e non ad altre figure di garanti.
Approfondendo la disamina dello specifico tema di prova, la Corte di Appello ha sottolineato che nel documento di valutazione dei rischi le misure preventive, relative alla movimentazione manuale dei carichi, erano individuate nell'utilizzo di ausili aziendali e nell'informazione e formazione del personale sull'idonea movimentazione manuale dei carichi; ed ha osservato che il predetto documento non conteneva indicazioni: sui pesi massimi trasportabili manualmente, sul numero dei lavoratori impiegabili nei trasporti, sulla differenziazione tra maschi e femmine, sui percorsi massimi percorribili, sulle corrette modalità di carico e movimentazione dei pesi e sulla natura degli ausili aziendali.
Il Collegio ha rilevato, pertanto, che l'infortunio si era verificato in quanto l'operaia aveva spostato il carrello senza avere una precisa cognizione dei limiti di peso sopportabili e rispetto alle corrette modalità di spostamento; che non vi era stata formazione, non vi erano chiare indicazioni sul coordinamento da attuare con gli attrezzisti e che nessuno vigilava o pretendeva il rispetto di eventuali norme precauzionali.