Le procedure di lavoro per garantire la sicurezza negli "ambienti confinati"
Fare riferimento ad ambienti confinati e sospetti di inquinamento vuol dire contemplare una moltitudine di situazioni che non possono essere normate in dettaglio dal legislatore essendo troppo numerose e diverse.
L'unica strada percorribile è quella in cui il RSPP, con il supporto degli addetti ai lavori, deve predisporre alcune procedure che devono essere adottate in cantiere, illustrandone i contenuti al personale operativo, verificandone periodicamente l'applicazione con apposite ispezioni, aggiornandole e modificandole qualora la specifica attività lo richieda.
In alcune parti il D.Lgs. n. 81/2008 ha riportato alcune indicazioni per quanto concerne le attività in ambienti confinati e sospetti di inquinamento, che sono:
- art. 66, "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento ";
- art. 121, "Presenza di gas negli scavi";
- punto 3, Allegato IV, "Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos".
Le prescrizioni in materia, così distribuite, sono risultate disomogenee e in parte ridondanti poiché è il risultato di una trasposizione nel D.Lgs. n. 81/2008 dei decreti presidenziali degli anni '50 (il D.P.R. n. 547/1955 e il D.P.R. n. 164/1956).
Per la loro generalità e disorganizzazione possono unicamente essere prese come riferimento o, meglio, come ossatura per la stesura di specifiche procedure di lavoro di dettaglio in cui sono studiate modalità operative, la cui coerenza deve essere necessariamente verificata in campo.
E' noto che la maggior parte degli infortuni, tristemente noti perché mortali, è dovuta in larga parte all'inadeguatezza delle imprese alle quali erano stati appaltati i lavori.
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(tratto da ambiente e sicurezza)