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Sicurezza e lavori in subappalto

Subappalti di lavori pubblici e sicurezza del lavoro, dopo l’emanazione del nuovo regolamento al Codice degli Appalti e del Decreto Sviluppo

Per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche, le norme relative ai subappalti e al cottimo sono contenute all’art. 118 del DLgs 163/2006 e s.m. e i. e all’art. 170 del Regolamento di attuazione al codice, il DPR 207/2010, i quali recentemente sono stati oggetto di modifiche ad opera del cosiddetto “Decreto Sviluppo”, il DL 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

Le norme in materia di sicurezza del lavoro contenute nel DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i., si applicano tanto alle imprese dirette esecutrici o affidatarie, quanto alle subappaltatrici trici ed alle cottimiste (nota 1). Ogni impresa presente in cantiere, a prescindere dal contratto che la lega al committente, sia esso di appalto o piuttosto di subappalto, è tenuta al rispetto della legislazione antinfortunistica e delle disposizioni regolamentari stabilite nei piani di sicurezza del cantiere.

 

I requisiti di ordine generale degli operatori economici:

Il Decreto Sviluppo ha apportato modifiche significative all’art. 38 del Codice relative ai requisiti di ordine generale degli operatori economici. Tali requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese che intendano risultare affidatarie di subappalti, al pari dei soggetti aggiudicatari diretti di concessioni e appalti di lavori, servizi e forniture.

Non possono partecipare, pena l’esclusione, alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti:

a)  Che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

b) Nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 5752

c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/183

d) Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 554

e) Che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

f) Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante

g) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del DL 70/2011, convertito nella legge 106/2011)

h) Nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lett. b), del DL 70/2011, convertito nella legge 106/2011)

i) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali

j) Che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attestante il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lett. b), del DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011)

k) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del DLgs dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (attualmente il riferimento è all’art. 14 del DLgs 81/2008)

l) Nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lett. b), del DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011)

m) Che, pur essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che abbiano commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;

n) Che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il candidato o il concorrente può attestare il possesso dei requisiti anzidetti mediante una dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovranno essere  indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; come da modifica operata dal Decreto Sviluppo, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La legge 106/2011, ha altresì esteso il criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici (art. 4, comma 1 lett. l e comma 2 lett. b ed i), inserendo all’art. 74 del Codice il comma 2-bis che recita: “Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità”.

Altra novità introdotta dall’art. 4, comma 2, lett. c), della legge 106/2011 è il comma 9-quater dell’art. 40 del Codice che stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante debba provvedere alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, ove ritenuto che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

La regolarità contributiva è requisito generale per l’affidamento dei contratti pubblici, anche in subappalto, come sancito all’art. 38, comma 3 del Codice: “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2, del DL 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008) e successive modificazioni e integrazioni”.

L’art. 6 comma 5 del DPR 207/2010 sancisce che le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquisire d’ufficio anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativi ai subappaltatori per poter rilasciare l’autorizzazione ai subappalti.

Si rammenta, infatti, che, come introdotto dall’art. 16 DL 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle Amministrazioni aggiudicatrici in tutte le singole fasi procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto.

Sempre in materia di DURC, si segnala, infine, che in sede di conversione del DL 70/2011 nella legge 106/2011, all’art. 4 è stato aggiunto il comma 14-bis che ha introdotto una semplificazione per i contratti di servizi e forniture di piccolo importo (fino a 20.000,00 euro): Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la Pubblica Amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p), del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo unico di cui al DPR 445/2000.

Le condizioni per l’affidamento di lavori in subappalto e cottimo:

Come noto, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, i soggetti affidatari dei contratti di lavori, servizi o forniture sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del Codice, circa le vicende soggettive dell’esecutore del contratto.

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

La stazione appaltante, a riguardo, è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.

Il DPR 207/2010 all’art. 170, comma 1, ha stabilito nella misura del 30% dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore.

Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è dunque sottoposto alle seguenti condizioni:

1) Che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo

2) Che l’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo presenti alla stazione appaltante apposita istanza; per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante una comunicazione contenente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

3) Che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni

4) Che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)

5) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali contenuti all’art. 38 del Codice.

Ulteriore requisito di ordine generale introdotto dal DL 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, per l’affidamento dei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è l’iscrizione nell’Elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, che dovrà essere istituito presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – ed al quale potranno rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture.

Questo consentirà un più efficace controllo sul sistema dei subappalti, estendendo alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti delle imprese aggiudicatarie.

Le prefetture dovranno effettuare verifiche periodiche per garantire l’assenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, disporranno la cancellazione delle imprese “irregolari” dall’elenco.

Le stazioni appaltanti potranno acquisire d’ufficio, anche in modalità telematica, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia.

Recita, infatti, l’art. 4, comma 13 del DL 70/2011, convertito nella legge 106/2011: Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti presso ogni prefettura è istituito lelenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo, nonché per l’attività di verifica.

Le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del Codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità  tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 43, comma 5, del testo unico di cui al DPR 445/2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

I requisiti di qualificazione di appaltatori e subappaltatori, in precedenza contenuti agli articoli 72, 73 e 74 del DPR 554/1999 e al Regolamento n. 34 del 2000 sulla qualificazione delle imprese appaltatrici, nonché nella Nota Illustrativa ai bandi di gara tipo (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 18 alla GU del 28 gennaio 2002, n. 23), sono definiti all’art. 40 del Codice ed agli articoli 107, 108 e 109 del DPR 207/2010.

L’art. 109 del regolamento, in particolare, dettaglia i criteri per l’affidamento in subappalto da parte dell’appaltatore delle opere generali e specializzate non eseguite direttamente.

L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore a 150.000 euro relative a:

a) Categorie di opere generali individuate nell’All. A del regolamento

b) Categorie di opere specializzate individuate nell’All. A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L’affidatario che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo, a norma dell’art. 2359 Codice Civile.

Si ribadisce che per poter procedere con il subappalto è essenziale la relativa autorizzazione rilasciata dalla stazione appaltante, con una delibera o con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’appaltatore; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, si forma il cosiddetto silenzio assenso, per cui l’autorizzazione si intende concessa.

Lautorizzazione occorre anche per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, per i quali i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L’avvio dei lavori in subappalto, senza il rispetto dell’autorizzazione o dei termini previsti, rende applicabile l’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che considera reato il subappalto o il cottimo senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può a sua volta essere subappaltata, essendo vietato il subappalto del subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 9 del Codice, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti, opere e di strutture speciali individuate all’art. 107 del DPR 207/2010, ovvero:

a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori

b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione

c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato

d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

e) OS 18-B – componenti per facciate continue.

In tali casi, il fornitore o subappaltatore può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalle norme antimafia.

Laffidatario ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienze retributive e contributive dell’esecutore e del subappaltatore (articoli 5 e 6 del DPR 207/2010).

Il nuovo Regolamento di attuazione al Codice degli Appalti, il DPR 207/2010, ha posto in primo piano il tema della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva e retributiva degli stessi, inserendoli ai primissimi articoli del decreto, e precisamente alla Parte I, Titolo II, articoli 4 e 5.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 207/2010, l’esecutore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti in materia di tutela della sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Le stazioni appaltanti hanno il compito di operare verifiche e controlli per contrastare fenomeni di irregolarità del lavoro all’interno dei cantieri di opere pubbliche, come pure nei contratti pubblici di servizi e forniture; in particolare, le stazioni appaltanti dovranno verificare che tutte le imprese, siano esse affidatarie dei lavori o subappaltatrici, corrispondano le giuste retribuzioni al personale impegnato nei lavori in cantiere e gli versino tutti i contributi dovuti, potendo arrogarsi il “potere di sostituirsi ai datori di lavoro” in caso di inadempienze degli stessi.

Per quel che concerne la regolarità contributiva dei lavoratori, come sancito all’art. 4 del regolamento, qualora nell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ottenga, per uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (appaltatori o subappaltatori), un documento irregolare, lo stesso è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il RUP, a quel punto, potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni, potrà essere operata una ritenuta dello 0,50%, svincolabile in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio di ennesimo DURC.

Per quel che riguarda, invece, il potere di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienze retributive di appaltatori e soggetti titolari di subappalti e cottimi, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante è tenuta a verificare che tali soggetti retribuiscano regolarmente il proprio personale dipendente, negli importi e nei tempi concordati.

A tal fine, l’art. 5 del DPR 207/2010 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP debba invitare per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione potrà pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui ne sia previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

Dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante dovrà esserne data prova attraverso le quietanze predisposte dal responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Un deterrente al lavoro nero è la disposizione contenuta all’art. 5, comma 3 del DPR 207/2010, nella quale si prevede che, nel caso di formale contestazione della richiesta dei pagamenti, il RUP debba provvedere all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente per i necessari accertamenti, così innescando l’avvio di un procedimento ispettivo.

La tutela della sicurezza dei lavoratori nei subappalti:

Una tutela speciale ricorre nel Codice degli Appalti nei confronti del personale dipendente di imprese in posizione di subappalto o cottimo, per una presunzione di debolezza di queste ultime rispetto alle affidatarie.

Il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice ha nei confronti del proprio personale dipendente, i medesimi “obblighi di protezione” dell’impresa appaltatrice diretta dei lavori (la quale viene definita “affidataria”, affidando alla subappaltatrice parte o la totalità dei lavori ricevuti in affidamento), ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile e degli articoli 17 e 18 del DLgs 81/2008.

L’affidataria, invece, oltre che “avere cura” del proprio personale dipendente (in caso di appalti promiscui, ovvero di appalti in cui è presente anche il personale dell’appaltatrice), dovrà porsi come un secondo committente per la subappaltatrice, per la qual cosa dovrà ottemperare:

- Nell’ambito dei luoghi di lavoro non rientranti nel Titolo IV del DLgs 81/2008, alle disposizioni contenute all’art. 26 del DLgs 81/2008

- Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, alle disposizioni contenute all’art. 97 dello stesso decreto.

Per cui, nei cosiddetti luoghi fissi di lavoro, il datore di lavoro-committente, ai sensi dell’art. 26 DLgs 81/2008, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è tenuto a:

A. Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso:

1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato

2) Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445

B. Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sui cantieri, l’impresa affidataria dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale delle sue imprese subappaltatrici con le modalità previste all’All. XVII del DLgs 81/2008.

Dovrà, inoltre:

a) Raccordarsi con la subappaltatrice per l’adozione delle misure antinfortunistiche e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti agli articoli 95 e 96

b) Verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per l’Esecuzione

c) Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, devono verificare l’applicazione delle norme a tutela dei lavoratori in cantiere, anche da parte delle subappaltatrici.

È compito del Direttore dei Lavori verificare che, ai sensi dell’art. 118 comma 4 del Codice, l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’affidatario, inoltre, deve corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

I pagamenti a subappaltatori o cottimisti possono essere effettuati direttamente dalla stazione appaltante o piuttosto dall’affidataria, come necessariamente dovrà essere indicato nel bando di gara.

Nel caso di pagamenti effettuati direttamente dalla stazione appaltante, gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; in tal modo, la stazione appaltante provvederà ai relativi pagamenti a favore delle subappaltatrici.

Nel caso di pagamenti effettuati dagli affidatari, gli stessi devono trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante potrà sospendere il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L’affidatario, dal canto suo, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; questo significa che, in caso di inadempienza del subappaltatore, è tenuto a supplire l’appaltatore che diviene corresponsabile in solido, sia per quel che concerne gli obblighi e presidi antinfortunistici, sia per quel che concerne il trattamento economico e normativo del personale dipendente.

Recita in proposito l’art. 118, comma 6 del Codice: “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.”

L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

L’affidatario, infatti, è tenuto a fare da tramite per conto delle subappaltatrici con la stazione appaltante, al fine di semplificare la gestione degli adempimenti di cantiere e dovrà trasmetterle:

- La sua denuncia di inizio attività ed anche quella della subappaltatrice

- Il suo piano operativo di sicurezza ed anche quello della sua subappaltatrice.

Per quanto concerne i Piani di Sicurezza, infatti, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, pubblicato nel bando, viene messo a disposizione della subappaltatrice dall’affidatario; quest’ultimo, inoltre, metterà a disposizione dei subappaltatori anche il suo POS, visto e considerato che detto POS deve essere in relazione di coerenza con il PSC, ma deve essere in relazione di coerenza anche con i POS delle subappaltatrici.

Tale relazione di coerenza dovrà essere verificata dall’affidatario, il quale, appunto, dovrà trasmettere il proprio POS e quello delle subappaltatrici alla stazione appaltante, solo dopo aver provveduto a tale primo controllo.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, quest’obbligo incombe sul mandatario (art. 118, comma 7 del Codice).

L’affidatario dovrà garantire che i Piani di Sicurezza, PSC e POS, siano messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, curando il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario i piani redatti dai singoli subappaltatori.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e della coerenza tra il PSC ed i vari POS, da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Si ricorda, altresì, che nelle attività in regime di appalto, e a maggior ragione in presenza di subappalti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro, devono fornire ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

La legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla GU n. 196 del 23 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” ha imposto di aggiungere nuovi elementi nella tessera di riconoscimento a partire dal 7 settembre 2010:

- Per i lavoratori subordinati, sui tesserini di riconoscimento oltre alla fotografia e alle generalità del lavoratore e all’indicazione del datore di lavoro, dovranno essere riportati anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione

- Per i lavoratori autonomi, agli elementi già indicati nell’art. 21 comma 1 lett. c) del DLgs 81/2008, dovrà essere altresì aggiunta l’indicazione del committente.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono derogare dall’obbligo della tessera e assolvere a tale obbligo mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro.

Infine, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati relativi ai requisiti di qualificazione in possesso delle subappaltatrici in relazione alla prestazione subappaltata ed ai requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice.

1. La definizione di subappalto è fornita all’art. 118, comma 11 del Codice: “è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare”. Non si configurano come subappalti le seguenti categorie di forniture o servizi: l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. La definizione di cottimo non è contenuta nel Codice, ma all’art. 170, comma 6 del DPR 207/2010: “Il cottimo di cui all’art. 118 del Codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.”

2. L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011).

3. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del DL 70/2011, convertito nella legge 106/2011).

4. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), DL 70/2011, convertito nella L. 106/2011).

5. A tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC.


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