Morti sul lavoro: committente deve verificare idoneità di impresa incaricata. cassazione penale , sez. IV, sentenza 11.10.2011 n° 36612
Al committente spetta l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta incaricata, anche attraverso l’iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria, artigianato e non anche l’obbligo di predisporre cautele antinfortunistiche né di controllare il rispetto delle relativa normativa antinfortunistica.
Ciò al fine di escludere la responsabilità del committente della morte di un lavoratore.
E’ questo il principio fissato dalla Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza 11 ottobre 2011, n. 36612.
Nel caso di specie un’azienda aveva commissionato ad una ditta individuale il lavoro di posa di lastre per la copertura del tetto del capannone industriale.
Il lavoro forma oggetto di subappalto ad una terza azienda.
Durante la posa delle lastre di copertura del tetto, posto a nove metri di altezza, l’operaio, a causa della deformazione di una lastra provocata dal suo peso, perde l’equilibrio e, non trovando un punto di appoggio resistente, precipita riportando ferite mortali.
Il giudice di primo grado rileva profili di responsabilità a carico dei diversi soggetti coinvolti – ditta committente, ditta incaricata dei lavori, datore di lavoro – per aver causato colposamente la morte del lavoratore.
Nel giudizio d’appello, al contrario, il committente viene esonerato dalla responsabilità in quanto lo stesso non era tenuto a predisporre cautele antinfortunistiche né a controllarne la predisposizione da parte della ditta esecutrice dei lavori.
Infatti, secondo la Corte d’Appello, a carico del committente la legge impone solo l’onere di verificare l’idoneità tecnico professionale dell'impresa incaricata dei lavori e di chiedere alla stessa le dichiarazioni relative al numero dei dipendenti, alla regolarità contributiva ed al contratto collettivo di lavoro applicato.
Detta verifica non esigeva, secondo il giudice del gravame, particolari interventi, né era necessaria la predisposizione di un contratto scritto, poiché il lavoro in questione era di modesta entità.
In questo modo, la documentata iscrizione della ditta all'albo delle imprese artigiane forniva sufficienti garanzie di idoneità dell'impresa.
In definitiva, secondo lo stesso giudice, l'addebito di colpa mosso in primo grado non era fondato. Di qui la decisione assolutoria.
I giudici della Cassazione confermano la valutazione del giudice di appello, ritenendo sufficiente per l’esonero da responsabilità del committente la verifica, puntualmente eseguita, della l'idoneità tecnico-professionale della stessa ditta incaricata, anche attraverso l'iscrizione della medesima alla camera di commercio, industria ed artigianato.
Di qui il rigetto del ricorso da parte dei giudici del Palazzaccio e la condanna per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.