Sorveglianza sanitaria: visita medica preassuntiva e di idoneità alla mansione
Consistenti e profonde sono le modifiche apportate dal D.lgs. n. 106/2009 alla Sezione V del Capo III del Titolo I del D.lgs. n. 81/2008, dedicata alla Sorveglianza sanitaria.
Attraverso l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 40, si prevede che i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni, siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, con decreto del Ministro del lavoro entro il 31 dicembre 2009.
Consistenti sono le modifiche apportate dal D.lgs. n. 106/2009 alla Sezione V del Capo III del Titolo I del D.lgs. n. 81/2008, dedicata alla Sorveglianza sanitaria.La prima correzione degna di interesse è quella prevista in relazione all’obbligo di trasmissione, esclusivamente in via telematica, da parte del Medico competente al SSN competente per territorio, delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello di cui all’allegato 3B.Attraverso l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 40, si prevede che i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni, siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009.
Gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni sanitarie da parte del Medico decorreranno soltanto dall'entrata in vigore del decreto.
In base alle modifiche apportate all’art. 41 non sarà più sufficiente che una direttiva preveda nuove ipotesi di Sorveglianza sanitaria per imporne l’effettuazione, ma sarà, comunque, necessario il suo recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale.
La sorveglianza sanitaria verrà effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente e nei casi previsti dalla Commissione consultiva permanente e nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi dal medico competente.
Viene definitivamente sancita la piena liceità della visita medica preventiva in fase preassuntiva.
Secondo il comma 2-bis dell'art. 41, le visite mediche preventive di idoneità alla mansione, possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, sia dal medico competente sia dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Al fine di evitare abusi, la visita medica preventiva di idoneità in fase preassuntiva cui sottoporre l’assumendo, indipendentemente dalla circostanza che venga svolta dal medico competente o dalla ASL, deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la quale questa è stata chiesta dal potenziale lavoratore, ex art. 41, comma 1, lett. b).
Anche avverso i giudizi formulati dal medico competente in fase preassuntiva è ammesso, in virtù della modifica apportata al comma 9 dell’art. 41, il ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione della copia del giudizio medesimo.
Al comma 2 dell’art. 41 viene aggiunta un’ulteriore tipologia di visita di idoneità alla mansione, ovvero quella che deve precedere la ripresa del lavoro, nel caso in cui, per motivi di salute, il lavoratore sia stato assente continuativamente per più di sessanta giorni. Anche in questo caso la tipologia di visita per “lunga malattia” di cui alla lett. e-ter), presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 dell’art. 41; in assenza di tale presupposto, questa visita, come del resto tutte le altre, dovrà considerarsi illegittima.
In virtù della modifica dell’art. 41, comma 4, anche le visite preventivo-preassuntive e di rientro da lunga malattia, così come quelle di tipo preventivo, periodico e per cambio di mansione, “sono, altresì, finalizzate alla verifica dell’assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti”.
Tale disposizione, risulta chiaramente correlata (se non proprio subordinata) all’attuazione del comando contenuto nel nuovo comma 4-bis dello stesso art. 41 in cui si afferma che, con accordo, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, sentite la parti sociali, entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere (organicamente) “rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcool dipendenza”.
Assai dubbio per i concreti risvolti procedurali e le ricadute informative è la previsione di cui al nuovo comma 6-bis, abbinata con l’abrogazione dell’originario comma 8, del medesimo art. 41; si dispone, da un lato, l’abrogazione del generalizzato obbligo di informazione scritta circa i giudizi di cui al comma 6 e, dall’altro lato, l’obbligo da parte del medico competente di esprimere il proprio giudizio per iscritto, dandone copia al datore di lavoro e al lavoratore nei casi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 6, ossia in tutti i casi previsti, esattamente come per l’informazione di cui all’abrogato comma 8.
La nuova disposizione impone al medico competente di formulare, in ogni caso, il giudizio di idoneità/inidoneità per iscritto, e di quel giudizio darne copia, invece di informarli semplicemente per iscritto, al lavoratore e al datore di lavoro.
Le modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria si concludono con la sostituzione del comma 1 e l’abrogazione del comma 2 dell’art. 42. Il nuovo comma 1 si presenta come una contrazione dei due commi precedenti, in cui scompaiono, in particolare, i riferimenti all’art. 2103 c.c. ed all’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.
Nel nuovo art. 42, viene, inoltre, meno il riferimento all’obbligo di adibire, “ove possibile” il lavoratore ad una mansione “compatibile con il suo stato di salute” ed a quello che il lavoratore adibito a mansioni inferiori conservi, oltre la retribuzione, anche la qualifica originariamente prevista per le mansioni precedentemente svolte.
Ne consegue che, dopo il correttivo, il datore di lavoro dovrà attuare le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, innanzitutto a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori.
Meritevoli di menzione sono anche le modifiche apportate dall’art. 15 del d.lgs. n. 106/2009, all’art. 25, comma 1, del testo unico, dedicato agli obblighi del medico competente.
La modifica più significativa è certamente l’abrogazione della lett. f): viene meno l’obbligo di inviare “all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Insieme a tale obbligo del medico competente, viene conseguentemente meno la facoltà del lavoratore interessato di chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale”.
Nella nuova stesura della lett. c) si conferma che il Medico Competente “istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria”, ma tale cartella, diversamente dal passato, “è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”; viene pertanto meno la previsione secondo la quale, solo “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia”, cosicché, all’atto della nomina del medico dovrà essere concordato anche il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, le quali, tuttavia, resteranno, in ogni caso (vale a dire anche se il luogo di custodia concordato fosse la sede dell’azienda o dell’unità produttiva), sotto l’esclusiva responsabilità dello stesso.
La lett. e) viene interamente riformulata: il Medico Competente è obbligato a consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro “copia della cartella sanitaria e di rischio”; mentre rimane invariato l’obbligo di fornire al lavoratore “le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima”, del tutto nuova e condivisibile è la previsione secondo la quale: “l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.