Piano di sicurezza: omessa redazione e irregolarità a ''penalita' differenziata''
L'articolo 158 del D.Lgs. n. 81/2008 sanziona non solo l'omessa redazione del piano di sicurezza, ma anche l'irregolarità del medesimo, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell'articolo 91, comma 1, del citato decreto e, quindi, anche al ''contenuto'' dello stesso.
La Suprema Corte si pronuncia, con la sentenza in esame, sulla individuazione del corretto ambito applicativo della nuova disciplina in materia di cantieri temporanei e mobili dettata dal nuovo T.U.S., precisando, in particolare, il campo di applicazione dell’art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008, norma che – com’è noto – prevede le sanzioni per i coordinatori, nella versione sostituita dall'articolo 87 del d.lgs. n. 106 del 2009.
La disposizione in esame, in particolare, prevede sanzioni non solo soltanto per il coordinatore per la progettazione, ma anche per il coordinatore per l’esecuzione, secondo gli obblighi indicati dall’art. 91 e dall’art. 92 T.U.S.
Orbene, con particolare riferimento al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il comma 1, lett. a) dell’art. 92 (come modificato dall'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009), prevede sia obbligo dello stesso quello di verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Tra i compiti del CSE, quindi, rientra quello di verificare la disposizioni contenute nel piano di sicurezza.
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(Tratto da IPSOA)