Documento unico valutazione rischi da interferenze: quando redigerlo
Domanda
Non avendo previsto la redazione del DUVRI in sede di appalto, nel momento in cui dovessero evidenziarsi variazioni tali da comportare rischi da interferenza, occorre redigerlo?
Risposta
La redazione del DUVRI, il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze, è un obbligo di legge introdotto dal D.Lgs. del 9-4-2008, n. 81, che è successivamente stato modificato dal D.Lgs. del 3-8-2009, n. 106; esso è un vero e proprio obbligo per le aziende che intendano affidare mansioni e parti del lavoro a ditte esterne, in appalto.
Il reale obiettivo di tale Documento è far prestare maggiore attenzione ai responsabili dei lavori nell'osservazione e nella valutazione di tutti quei rischi potenziali o reali che possono essere riscontrati sul luogo di lavoro.
Il DUVRI si può considerare, dunque, una valutazione dei "rischi di interferenza" tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe rivelarsi deleterio e pericoloso, da scrivere, mostrare, e tener sempre presente.
Il Documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture; deve essere quindi tenuto conto di ogni cambiamento o mutamento della situazione di rischio, essendo evidente la necessità di aggiornare (nel caso in esame di stendere ex novo) costantemente il DUVRI, a seconda della reale situazione di fatto.
Si ricorda che sono esentati dalla stesura del modello DUVRI i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature di durata inferiore o uguale ai due giorni o meno, che non siano però in ambienti a rischio.
23/03/2012